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Data: 07/03/2022 06:00:00 - Autore: Lorenzo Bottacchi
Il principio pubblicitario[Torna su] La pubblicità del processo penale rappresenta uno di quei principi che, più di altri, ha segnato una netta cesura con il passato, permettendo ai cittadini di esercitare un controllo diretto sulla concreta amministrazione della giustizia e, di conseguenza, all'imputato di essere tutelato dai possibili abusi che possono insorgere in un processo chiuso agli occhi del pubblico. A tal proposito è stato decisivo il codice di procedura penale del 1988, entrato in vigore il 24 ottobre dell'anno successivo, che ha delineato un modello processuale ispirato ai caratteri del sistema accusatorio, fondato dunque su principi - quali l'oralità, l'immediatezza e, appunto, la pubblicità - antitetici rispetto al processo inquisitorio strutturato dal codice del 1930 che, viceversa, si reggeva su scrittura e segretezza. Le forme di pubblicità[Torna su] Prima di analizzare le disposizioni codicistiche, è tuttavia opportuno segnalare che la pubblicità si estrinseca sia in una dimensione interna, che attiene alle sole parti processuali e si collega, in particolare, al diritto dell'imputato di avere conoscenza degli atti che vengono svolti nel procedimento così da esercitare al meglio il proprio diritto di difesa, che in una dimensione esterna. La pubblicità esterna, a sua volta, si biforca nella pubblicità c.d. immediata, che consente al cittadino di partecipare direttamente all'udienza dibattimentale, che è «pubblica, a pena di nullità» (art. 471, comma 1, c.p.p.), e nella pubblicità c.d. mediata, che consente agli organi di informazione di raccontare le vicende giudiziarie dando così concretezza al proprio diritto-dovere di informare la collettività. L'ingresso delle telecamere in aula[Torna su] E' proprio in considerazione di quest'ultima forma pubblicitaria che, previo il rispetto di alcuni requisiti, è ammessa la videoripresa dei dibattimenti, così che i cronisti giudiziari possano raccontare al pubblico, assente per scelta o legittimamente escluso, quanto avvenuto in aula. Sul punto, occorre precisare che, prima dell'emanazione del nuovo codice di procedura penale, l'ammissione delle telecamere in aula non era regolamentata, restando dunque assoggettata alla mera discrezionalità dell'organo giudicante. Era dunque capitato che i giudici, valorizzando il diritto di cronaca, nel 1969 avessero ammesso le telecamere di due reti televisive, una della Repubblica federale tedesca e l'altra statunitense, per documentare un processo, celebrato nel Tribunale di Ascoli Piceno, relativo a una vicenda di sofisticazione di vini che aveva colpito l'opinione pubblica internazionale; circa un decennio più tardi, invece, erano state le telecamere della Rai a entrare nelle aule del Tribunale di Latina per realizzare un documentario, intitolato "Processo per stupro!", volto a denunciare la paradossale prassi giudiziaria che, nei processi per violenza sessuale, tendeva a giudicare la donna vittima di violenza e a minimizzare la condotta dell'uomo violentatore; infine, ancora un decennio più tardi, proprio in concomitanza al nuovo codice di rito, l'avvento di "Un giorno in pretura" avrebbe definitivamente normalizzato la videoripresa e la messa in onda dei processi penali. La normativa di riferimento[Torna su] Tanto premesso, occorre rilevare che la videoripresa dei dibattimenti richiede il rispetto di alcuni requisiti, che saranno tra poco richiamati. E' tuttavia doveroso soffermarsi su un caso particolare, disciplinato dal secondo comma dell'art. 473 c.p.p., secondo il quale, quando il dibattimento si svolge eccezionalmente a porte chiuse in ragione dei casi indicati dal terzo comma dell'art. 472 c.p.p. (motivi di pubblica igiene, manifestazioni pubbliche che turbano il regolare svolgimento delle udienze oppure necessità di salvaguardare la sicurezza di testimoni o imputati, ossia quelle circostanze in cui il pregiudizio che si vuole evitare deriva dalla presenza fisica del pubblico e non dalla necessità di tutelare altri interessi - per esempio un interesse dello Stato - che escludono del tutto la pubblicità dell'udienza), consente la presenza dei giornalisti, previa autorizzazione del giudice, così che la pubblicità mediata supplisca all'assenza del pubblico. Questa disposizione va letta congiuntamente a un'ulteriore disposizione, contenuta nelle norme di attuazione del codice. Il riferimento è all'art. 147 n. att. c.p.p. (Riprese audiovisive dei dibattimenti), norma chiave sul tema, che al primo comma stabilisce che "Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione". Si notano immediatamente i tre requisiti che devono sussistere per la legittimità della ripresa audiovisiva del dibattimento: i) il consenso delle parti; ii) l'esercizio del diritto di cronaca; iii) il mancato pregiudizio al sereno e regolare svolgimento del dibattimento. Fino a qui, almeno formalmente, nessuna complicazione. In realtà, già il secondo comma dell'articolo scalfisce in maniera significativa quanto disposto dal comma precedente, poiché permette al giudice di autorizzare la videoripresa «anche senza il consenso delle parti qualora sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento». Si può facilmente intuire come l'individuazione di tale interesse, in grado di eliminare il requisito del consenso delle parti, sia un'operazione tutt'altro che scontata: nel senso più rigoroso, l'interesse sociale particolarmente rilevante dovrebbe riferirsi soltanto a quei reati che compromettono la stabilità dell'intero ordinamento, restando tendenzialmente circoscritto ai soli processi per terrorismo o per criminalità organizzata, oppure a quegli imputati che esercitano funzioni pubbliche; in via generalissima, ma coerente con la prassi della cronaca giudiziaria, ogni processo penale può rivestire di per sé un interesse sociale particolarmente rilevante giacché coinvolge un soggetto che ha violato le norme che regolano la pacifica convivenza tra i consociati. Quest'ultima interpretazione, tuttavia, rischia di eliminare del tutto il requisito del consenso delle parti alla videoripresa. In ogni caso, il terzo comma del medesimo articolo prevede che, quando il giudice autorizza la ripresa audiovisiva dei dibattimenti con o senza il consenso delle parti, resta salvo il diritto di queste ultime, così come di tutti gli altri soggetti a qualunque titolo coinvolti nel processo (per es., testimoni, periti, interpreti), a non essere ripresi «se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto». Proprio con riguardo ai divieti, il quarto comma dispone che «Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice», ossia i casi in cui la pubblicità del dibattimento soccombe nel bilanciamento con altri interessi quali il buon costume, l'interesse dello Stato, la riservatezza, la tutela dei minori. Gli effetti delle telecamere sul dibattimento[Torna su] Al di là delle norme sopra richiamate, il tema della pubblicità mediata, qui realizzata mediante la ripresa audiovisiva dei dibattimenti, necessita di considerazioni ulteriori. Sebbene le riprese audiovisive rappresentino la miglior forma di pubblicità mediata, consentendo di elaborare un racconto della vicenda giudiziaria il più vicino possibile a quanto sta avvenendo o è avvenuto in aula, devono quantomeno accennarsi le distorsioni che anche tale forma di narrazione processuale, apparentemente neutra, può celare. Si pensi, in primo luogo, al fatto che il programma che si occupa delle videoriprese dei dibattimenti deve racchiudere mesi di udienze in un servizio di poche ore, dunque dovrà operare un'imponente selezione delle immagini che, in ossequio alle logiche mediatiche, tenterà soprattutto di non annoiare e di raggiungere il più alto numero di spettatori, anche a discapito delle argomentazioni spese dalle parti nel corso del processo. Nondimeno, le telecamere in aula rischiano di incidere sui soggetti che, a qualunque titolo e con conseguenze più o meno rilevanti, partecipano al processo: su magistrati e avvocati, che potrebbero enfatizzare il proprio ruolo per apparire più brillanti e capaci agli occhi dei telespettatori; sull'imputato, che potrebbe decidere di non partecipare alle udienze per non offrire ulteriori spunti al parallelo processo mediatico che lo sta coinvolgendo; sui testimoni, che potrebbero autolimitare le proprie deposizioni, a danno di una delle parti, per non esporsi al giudizio negativo dell'opinione pubblica.? Si badi, al riguardo, che se è pur vero che il testimone, a norma del citato terzo comma dell'articolo 147 n. att. c.p.p., può chiedere di non essere ripreso là dove il giudice abbia autorizzato la ripresa audiovisiva dell'udienza, a livello psicologico sentirà giocoforza le pressioni di quella telecamera che ne coglierà ogni parola, in via potenzialmente perpetua, per confezionare un servizio da mostrare a una platea sterminata di telespettatori; ciò vale, a maggior ragione, anche per l'imputato, posto che il suo diritto a non essere ripreso si scontra con la prassi degli organi di informazione di "sbattere il mostro in prima pagina" già durante le indagini, dunque al dibattimento egli sarà evidentemente già conosciuto da chiunque. E' proprio in considerazione di questi aspetti, peraltro, che con la Raccomandazione n. 13/2003 il Consiglio d'Europa invitava gli Stati ad autorizzare servizi in diretta o registrazioni in aula «soltanto se non comportano un grave rischio di esercitare indebita influenza sulle vittime, i testimoni, le parti in causa, i giurati o i giudici»; un rischio che, in realtà, sembra fisiologico con riferimento alle telecamere. Considerazioni finali[Torna su] In conclusione, la videoripresa dei dibattimenti penali è ammessa sulla base delle norme viste sopra, assolvendo il ruolo di informare il pubblico che non può o non vuole partecipare alle udienze di determinati processi. Ciò nondimeno, l'ingresso delle telecamere in aula genera alcuni effetti negativi che impattano sia sulla generale percezione che la collettività ha della realtà giudiziaria, sia sui soggetti che partecipano a quello specifico processo. Per porre un argine al fenomeno si potrebbe, ad esempio, restringere il concetto di «interesse sociale particolarmente rilevante», lasciandolo riferito a quei processi che abbiano ad oggetto il terrorismo, la criminalità organizzata o i crimini contro l'umanità, ossia reati che hanno un impatto così devastante sulla società da legittimare un'estensione delle ordinarie forme di pubblicità. Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di favorire la ripresa fonografica anziché quella audiovisiva permettendo, da un lato, di eliminare l'ingombrante presenza della telecamera in aula e, dall'altro, di riportare in forma integrale e non commentata - come avviene nei programmi televisivi - quanto avvenuto in aula, evitando una selezione (lodevole o maliziosa che sia) dei contenuti da trasmettere. Nell'epoca dei podcast una soluzione del genere, peraltro già adottata con riguardo ad alcuni processi interamente reperibili sul web in versione soltanto audio, sembra del tutto attuabile e, soprattutto, consentirebbe di lasciare solo a chi è davvero interessato a quella vicenda processuale l'ascolto - e il correlato controllo - di quanto è avvenuto in aula. La trattazione televisiva dei processi, infatti, anche se svolta con la massima professionalità, rischia di restare succube dell'audience e quindi di perseguire non uno scopo informativo, bensì il soddisfacimento del gusto dei telespettatori per le vicende di sangue o per la derisione degli stravaganti personaggi che affollano le aule giudiziarie. Lorenzo Bottacchi, l.bottacchi@campus.unimib.it
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