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Data: 10/03/2022 14:00:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'articolo 124 della Costituzione
[Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.]
Cosa prevedeva l'art. 124 della Costituzione
La disposizione in commento prevedeva la figura del Commissario di Governo, quale organo periferico dell'esecutivo, istituito presso ciascuna Regione, il quale svolgeva un ruolo di coordinamento delle attività amministrative statali e regionali e di controllo sulle leggi regionali. La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha abrogato l'art. 124 della Costituzione e la figura del Commissario di Governo è stata eliminata in maniera definitiva dal nostro ordinamento. La ratio della riforma è stata quella di eliminare il controllo preventivo del Governo sulle leggi regionali, in ossequio al principio della piena autonomia degli enti locali. Le funzioni residuali del Commissario del Governo sono state attribuite al Prefetto del Capoluogo di Provincia, sulla base del dettato della legge n. 131 del 2003. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, la figura del Commissario di Governo è tuttavia rimasta operativa. Nella Provincia di Trieste, presso la Prefettura, ha sede il Commissariato del Governo a tutela e garanzia degli accordi internazionali del Trattato di Pace con l'Italia firmato e ratificato nel 1947.
Il decentramento amministrativo dopo il 2001
La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha attuato il principio di decentramento amministrativo, garantendo autonomia agli enti locali, divenuti titolari di rilevanti potestà e funzioni a livello normativo, regolamentare, amministrativo, tributario e finanziario. L'eliminazione della figura istituzionale del Commissario di Governo e del relativo potere di controllo preventivo dell'esecutivo sugli atti normativi regionali è stato, pertanto, una conseguenza a rime obbligate del riconoscimento delle autonomie locali. Il decentramento amministrativo, nello specifico, è attuazione del principio di sussidiarietà verticale, in forza del quale le funzioni amministrative devono essere svolte dall'ente più piccolo, in quanto più vicino al cittadino: nell'ordine, Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione e Stato. L'intervento dell'ente superiore e più grande si giustifica, pertanto, nel caso in cui ciò sia motivatamente più adeguato a soddisfare i bisogni della realtà di riferimento (principio di adeguatezza) o laddove lo richiedano esigenze di differenziazione territoriale (principio di differenziazione).
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