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Data: 10/03/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Titolo esecutivo di formazione giudiziale e questioni deducibili[Torna su]
Come noto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. consente di resistere giudizialmente ad un'iniziativa del creditore che, a fronte del mancato pagamento, intenda avviare la procedura esecutiva. L'opposizione può essere rivolta contro il precetto, quando l'esecuzione non sia ancora effettivamente iniziata (come dispone il primo comma della norma citata) oppure può eseguirsi con ricorso presso il giudice dell'esecuzione, quando questa sia stata già incardinata in apposito giudizio (secondo comma). Ebbene, in relazione alle contestazioni che possono essere mosse dall'opponente, è importante distinguere se il titolo esecutivo su cui si fonda il procedimento sia di formazione giudiziale o meno. Infatti, per costante giurisprudenza di Cassazione, quando l'opposizione all'esecuzione è rivolta contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale (ad es. provvedimento di condanna alle spese, oppure ordinanza di assegnazione di somme), il novero delle questioni deducibili per contestare l'esecuzione si riduce in modo significativo. Questioni di merito e titolo esecutivo di formazione giudiziale[Torna su]
Infatti, quando l'esecuzione si fonda su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore non può dedurre nella propria opposizione questioni di merito che risultino precluse o non siano state proposte in sede di cognizione, ma soltanto fatti modificativi o estintivi relativi al titolo. Infatti, nel procedimento di esecuzione, non ha alcun rilievo il processo di formazione del titolo, anche quando tale processo si ritenga viziato. Tali vizi devono essere fatti valere con i normali mezzi di impugnazione, mentre attraverso l'opposizione all'esecuzione il titolo va considerato per quello che è, senza che possano dedursi questioni di merito relative alla sua formazione. La Corte di Cassazione sull'opposizione a titolo esecutivo[Torna su]
Sull'argomento si è più volte espressa la Corte di Cassazione, da ultimo con ordinanza 22090/2021, con cui gli Ermellini hanno sancito il seguente principio di diritto: "In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione". Diversamente, l'opposizione andrebbe dichiarata inammissibile, poiché risulterebbe impropriamente utilizzata alla stregua di un mezzo di impugnazione. Opposizione su questi di merito? L'ordinanza del tribunale di PotenzaNonostante la chiarezza espressa sul punto dalla Suprema Corte, capita che i giudici investiti dell'esame dell'opposizione concedano la sospensione dell'esecuzione per esaminare questioni di merito relative alla formazione del titolo giudiziale. Ad esempio, presso il Tribunale di Potenza è stata recentemente adottata un'ordinanza di sospensione (sotto allegata) in relazione ad un'esecuzione fondata su un'ordinanza di assegnazione di somme (quindi su titolo di formazione giudiziale). Tale sospensione è preordinata all'accertamento di circostanze che potevano essere dedotte nell'originario procedimento di esecuzione. Pur con tutte le cautele del caso, trattandosi di procedimento ancora in corso, sembra possibile affermare che tale sospensione vada in senso contrario a quello sinora indicato dalla giurisprudenza, poiché appare ammettere la possibilità che l'opposizione si fondi su questioni di merito che potevano essere dedotte nel procedimento che ha portato alla formazione del titolo esecutivo. Si ringrazia l'avv. Corrado Loscalzo per la cortese segnalazione e l'invio del provvedimento |
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