Data: 10/03/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Assegno di divorzio

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Va riconosciuto l'assegno divorzile alla ex ormai anziana, perché nel decidere sull'attribuzione della misura, pesa il contributo che la stessa ha dato alla famiglia, sacrificando le sue aspettative lavorative. L'assegno di divorzio ha infatti anche natura perequativa – compensativa proprio per valorizzare anche il contributo del coniuge richiedente. Queste le precisazioni ribadite dalla Cassazione nell'ordinanza n. 6002/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale al termine di una causa di divorzio pone a carico dell'ex marito l'obbligo di riconoscere alla moglie un assegno di divorzio di 500 euro al mese. In appello però l'assegno di divorzio viene revocato.

L'assegno ha anche natura perequativa-compensativa

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La moglie ricorre quindi in Cassazione sollevando 5 motivi. Tralasciando quelli che si occupano di questioni procedurali, con il secondo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970 perché nel revocarle l'assegno la Corte di appello non ha tenuto conto della funzione perequativa - compensativa della misura. La stessa durante i 25 anni di matrimonio è stata costretta, per seguire la famiglia, a rinunciare a svolgere un'attività lavorativa, per non parlare della sproporzione di risorse tra la stessa e l'ex marito, delle sue condizioni fisiche e del suo livello d'istruzione, che rappresentano un ostacolo nel trovare un'occupazione.

Assegno per la ex moglie che si è presa cura della famiglia

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La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ritiene fondato il secondo motivo e dichiara inammissibile il primo e assorbiti il terzo, il quarto e il quinto.

La Cassazione rileva come in effetti le SU hanno affermato che l'assegno di divorzio possiede anche una funzione compensativa e perequativa e che il giudizio, anche se deve muovere da una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, deve anche accertare l'apporto dato, da chi richiede la misura, alla famiglia, alla formazione del patrimonio familiare e di ciascuno dei coniugi, senza trascurare la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente. L'assegno deve garantire inoltre al beneficiario il raggiungimento dell'autosufficienza economica in concreto, senza dimenticare le aspettative di carriera trascurate.

Tutti criteri che la Corte di appello ha trascurato nel momento in cui ha disposto la revoca dell'assegno di divorzio, che il giudice di primo grado aveva invece riconosciuto alla moglie.

Per la cassazione però non si può non tenere conto nel caso di specie dell'età della richiedente, della lunga durata del matrimonio, del contributo fornito dalla stessa alla formazione del patrimonio comune e dell'ex marito e dell'attività lavorativa comunque sempre svolta. Non occorre, ai fini del riconoscimento dell'assegno, che il coniuge richiedente si trovi in uno stato di bisogno, bastando il peggioramento della propria condizione economica, non per garantire lo stesso tenore di vita, ma per compensarla per l'impegno profuso all'interno della famiglia.

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