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Data: 13/03/2022 06:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Fibra ottica per internet in condominio[Torna su]
Internet è fondamentale nella vita di tutti i giorni per chi lavora, per chi studia, ma anche per compiere operazioni bancarie o per interfacciarsi con la pubblica amministrazione. Di internet non si può più fare a meno in pratica. Lo abbiamo imparato durante la pandemia. Detto questo uno dei problemi più spinosi che riguarda la posa dei cavi di fibra ottica è quello che riguarda i condomini, enti di gestione di edifici in cui è presente la commistione di diritti su proprietà esclusive e comuni. Caratteristica che spesso conduce a scontri tra le necessità di tutelare appunto diritti esclusivi e comuni alla compagine condominiale come l'accesso a internet. Problematica a cui si aggiunge quella dei permessi. Le decisioni che riguardano il condominio infatti vengono prese dall'assemblea dei condomini, per cui ci si chiede se, quando si deve procedere alla posa dei cavi necessari a garantire la connessione internet, serve convocare l'assemblea e una delibera che autorizzi le opere da realizzare. Fibra ottica obbligatoria in Condominio[Torna su]
Queste le domande a cui proveremo a dare una risposto, ricordando prima di tutto però che il decreto Sblocca Italia, Dl n. 133/2014 ha imposto l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione attraverso l'introduzione dell'art. 135 bis nel testo Unico dell'Edilizia DPR n. 380/2001. Questa norma nello specifico dispone nel primo periodo che: "Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete." Un obbligo che riguarda naturalmente anche gli edifici condominiali. Fibra ottica per tutti entro il 2025[Torna su]
Tale obbligo è il frutto anche della volontà manifestata dalla Commissione europea, di raggiungere, entro il 2025, l'obiettivo strategico di garantire "l'accesso per tutte le famiglie europee, nelle aree rurali ed in quelle urbane, ad una connettività Internet che offra un downlink di almeno 100 Mbps, potenziabile a velocità Gigabit" anche se "l'analisi delle tendenze tecnologiche e della domanda indica che la fornitura di molti prodotti, servizi e applicazioni sarà sostenibile soltanto in presenza di reti di fibra ottica installate fino a un punto d'accesso fisso o senza fili situato in prossimità dell'utente finale." Fatta questa premessa, per rispondere alla domanda che si siamo posti all'inizio, è necessario analizzare cosa prevedono le linee guide dell'Agcom (sotto allegate) di cui alla delibera n. 449/16/Cons in materia di accesso ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica, che costituiscono l' Allegato B alla delibera n. 85/21/CONS. Come portare la fibra in condominio[Torna su]
Per poter raggiungere la terminazione di rete del cliente, è necessario eseguire diversi tipi di intervento nella proprietà privata, con il passaggio e l'appoggio di fili, cavi, tubature, elementi di rete e supporti. Qualora non sia già presente un impianto in fibra ottica nell'edificio, agli interventi da eseguire nelle aree esterne dell'immobile si somma la necessità di accedere alle parti comuni dell'edificio e all'infrastruttura fisica necessaria per eseguire il passaggio dei cavi in fibra ottica nella colonna montante e negli sbracci orizzontali. È inoltre opportuno evitare di duplicare la rete in fibra ottica dell'immobile, se ce n'è già una. In ogni caso le opere devono essere realizzate ad opera d'arte. Per internet in condominio serve una delibera?[Torna su]
Per eseguire le opere necessarie a predisporre quanto necessario per la fibra ottica non solo non occorre una delibera, ma non serve neppure convocare l'assemblea dei condomini. Serve un permesso per la fibra ottica in condominio?[Torna su]
L'Operatore (ossia l'impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica) che invia una richiesta di accesso al proprietario dell'immobile potrebbe trovarsi nella situazione di doversi scontrare con una risposta tardiva o contraria. Il mancato raggiungimento dell'accordo di accesso è riconducibile in genere a due ipotesi principali:
Dall'invio della richiesta di accesso infatti il proprietario ha due mesi per rispondere, se non provvede entro questo termine, sia lui che l'operatore possono rivolgersi all'Autorità per la risoluzione della controversia prevista dal regolamento. Da parte sua quindi, neppure l'operatore ha bisogno di permessi per la posa della fibra ottica in un condominio, al contrario, spetta ai condomini e all'amministratore adoperarsi per "consentire e, per quanto possibile, a facilitare l'accesso dell'Operatore all'interno della proprietà, ai locali tecnici e ad ogni parte comune dell'immobile per la realizzazione della cablatura." In caso di mancato accordo iniziale per il eseguire il sopralluogo i condomini e l'amministratore devono dimostrarsi disponibili a individuare un altra data. Al sopralluogo comunque gli stessi possono partecipare, anzi è opportuno che lo facciano e che si adoperino per redigere, una volta concluso, un verbale sintetico. Nella fase successiva l'operatore e il condominio devono accordarsi sulla data dell'avvio dei lavori e l'amministratore, così come i condomini, possono dare indicazioni all'operatore per la posa dei cavi e lo sfruttamento dei cavi già esistenti. Questi possono anche presenziare ai lavori e una volta terminati è opportuno che l'Operatore rilasci la documentazione relativa alle opere realizzate. Quanto costa portare la fibra ottica in condominio?[Torna su]
Il prezzo e le modalità di corresponsione sono lasciate alla libera negoziazione tra le parti, anche se in caso di controversie relative alle condizioni economiche si può ricorrere all'Autorità per risolvere la questione in via stragiudiziale. Le linee guida stabiliscono comunque che se il condominio è proprietario della infrastruttura e vuole cederla a titolo oneroso deve farlo "nella modalità di cessione in IRU con gestione della medesima infrastruttura, ai fini del delivery e dell'assurance dei servizi di comunicazione elettronica, in capo all'Operatore richiedente l'accesso." In caso contrario, ossia se l'infrastruttura di fibra ottica è di un Operatore, questo o un operatore richiedente possono valutare una modalità di accesso in IRU o a canone. |
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