Data: 11/03/2022 09:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Quota 102, la decorrenza e divieto di cumulo

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Dal prossimo 2 aprile decorre il diritto alla pensione anticipata per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alla Gestione esclusiva dell'Ago. La cosiddetta quota 102. a fare il punto è l'Inps con la circolare n. 38 del 2022 (in allegato), dopo la ricezione della disposizione dettata dalla legge di Bilancio 2022 riguardo i requisiti per il diritto alla pensione anticipata con quota 102. I lavoratori dipendenti per i quali la pensione è erogata da una Gestione diversa da quella esclusiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dovranno attendere il primo maggio 2022. I dipendenti pubblici potranno accedere alla pensione anticipata Quota 102 dal 2 luglio, se il trattamento è erogato dalla Gestione esclusiva dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), oppure dal 1° agosto se il trattamento è erogato da una Gestione differente da quella esclusiva dell'Ago. Per il conseguimento della pensione "quota 102" è possibile cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'Inps; è vietato cumulare con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del relativo trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari a 67 anni).

Quota 102, i requisiti

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La Quota 102 è accessibile agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme esclusive e sostitutive, e alla gestione separata Inps. I requisiti, età anagrafica di almeno 64 anni e anzianità contributiva di 38 anni, vanno maturati entro il 31 dicembre 2022. Ai fini dei 38 anni di contributi, valgono tutti i versamenti effettuati, fermo restando (se richiesto dalla gestione previdenziale di appartenenza) il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità. Non è previsto adeguamento alle aspettative di vita.

Quota 102, decorrenza del trattamento pensionistico

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Per la decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 4/2019, che prevedono una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Tenuto conto che la disposizione si applica ai soggetti che maturano 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico decorre in

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO.

- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell'AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell'Ago. Nel caso personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997.

Requisito contributivo a seguito di riscatto

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Per la maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato. Per il perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato all'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione "quota 100", ovvero entro il 2022, per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo alle predette date, al ricorrere delle condizioni previste. La natura sperimentale della norma che ha introdotto la pensione "quota 100", nonché i nuovi requisiti da perfezionare entro l'anno 2022 precludono la possibilità di maturare i prescritti requisiti al di fuori del relativo periodo di riferimento.

Resta salva la facoltà di avvalersi, oltre detto periodo, di istituti che consentono la maturazione degli stessi requisiti entro il predetto periodo di riferimento, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di riscatto o il relativo pagamento, ai fini del conseguimento della pensione successivamente al suindicato periodo, ferme restando tuttavia le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Quota 102, assegno straordinario dei Fondi di solidarietà

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In ultimo, la circolare conferma anche la possibilità, per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dei fondi bilaterali di solidarietà (come il credito), di siglare un accordo sindacale per accompagnare a quota 102 i lavoratori con un assegno di prepensionamento la cui durata, tuttavia, non potrà arrivare oltre marzo 2023.


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