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Data: 21/05/2007 - Autore: Francesca Romanelli Chiamata ancora una volta ad affrontare un caso di responsabilità medica - nella specie un intervento di settorinoplastica - la Corte di Cassazione (Sent. 8826/07) ha espresso, tra le altre cose, alcuni importanti principi relativi alla prova del contratto stipulato dal paziente con l'ente ospedaliero e alla natura estetica dell'intervento stesso. Affermano i giudici di legittimità che “ove non espressamente fornita, ben può la prova del contratto – stante la libertà delle forme in proposito – essere invero anche tacitamente desunta in base al comportamento mantenuto dalle parti. Orbene, in assenza di relativo patto, se l'accettazione in un ospedale con diagnosi “di deviazione di setto nasale” (…) al fine dell'effettuazione dell'intervento di settorinoplastica e l'avvenuta esecuzione, depongono per la sussistenza nel caso di un accordo relativamente ad un intervento chirurgico volto al recupero della compromessa funzionalità respiratoria, altrettanto non può invero dirsi in ordine alle finalità estetica. Atteso che la stessa è (…) notoriamente non prevista tra quelle eseguibili presso una struttura sanitaria pubblica a spese dello Stato, in difetto di prova di un espresso e specifico accordo in tal senso non può invero inferirsene la formazione tacita”. Infatti, continuano sempre i giudici della Corte, “premesso che il sanitario della Asl nel sottoporre ad un intervento o trattamento chirurgico il paziente in realtà presta la propria attività professionale a prescindere da prescrizioni o indicazioni eventualmente fornite da altri specialisti (…), rispetto alle stesse esplicando la propria opera in piena autonomia, non può ritenersi (…) configurabile un consenso tacito in relazione ad interventi e terapie mediche le quali risultano (quantomeno presumibilmente) escluse dal contenuto del contratto tra il paziente e la struttura sanitaria, quale deve nel caso ritenersi la prestazione medica con finalità estetica, cui, come indicato nell'impugnata sentenza, può assegnarsi semmai rilievo quale mero effetto secondario avuto cioè riguardo al conseguimento o meno di quello funzionale primario”. |
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