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Data: 11/03/2022 21:00:00 - Autore: Antonio Andrisano
Collocamento paritario nell'interesse del minore[Torna su] Il collocamento paritario, quale soluzione in concreto più pertinente ed assolutamente preferibile proprio in ragione del supremo interesse del minore: è questa la decisione adottata dal Tribunale di Brindisi. E così, con un recente decreto di omologa n. 4572/2022 del 28.02.2022 (sotto allegato), recependo l'accordo dei separandi, una coppia di brindisini assistita dallo scrivente avvocato, il tribunale ha stabilito il collocamento paritario del figlio minore presso entrambi i genitori anziché individuare il genitore collocatario prevalente. Collocamento paritario alternato e mantenimento diretto[Torna su]
Il Tribunale di Brindisi, sempre particolarmente attento nella trattazione di questioni così delicate, ha previsto e disciplinato una permanenza equilibrata del figlio minore con il padre e con la madre con frequenza a settimane alterne, il mantenimento diretto di ciascuno dei genitori per il tempo in cui avrà il minore con sé con ripartizione delle spese straordinarie in misura del 50% cadauno. Diritto alla bigenitorialità[Torna su] Il diritto alla bigenitorialità è centrale nella "Convenzione sui diritti dell'Infanzia" sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991 che riconosce "il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo" (art. 9, co. III).Questi principi sono stati, successivamente, ripresi dalla Carta di Nizza – ora parte del Trattato di Lisbona – per la quale il bambino ha il "diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse». Avv. Antonio Andrisano Cassazionista del Foro di Brindisi |
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