Data: 12/03/2022 23:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Magistrati onorari, le misure organizzative

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Con la firma della ministra Cartabia arrivano le misure organizzative per l'espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari in servizio che abbiano fatto domanda per poter così esercitare le funzioni fino al compimento del settantesimo anno di età. L'articolo uno del dm del 3 marzo 2022 (in allegato) specifica che le misure si applicano alle procedure valutative che interessano il contingente ad esaurimento dei magistrati onorari ovvero i magistrati onorari già in servizio al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, che, accedendo alla procedura di stabilizzazione di nuova introduzione, previa presentazione di apposita domanda e superamento della procedura di conferma, potranno permanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno d'età. Non si parla dei magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 che siano però cessati dall'incarico alla data del 31 dicembre 2021 considerando non ipotizzabile che possano accedere alla conferma dell'incarico onorario fino al compimento del settantesimo anno d'età i magistrati onorari il cui rapporto di servizio si sia già esaurito prima dell'entrata in vigore della novella. Sennonchè i magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 116/2017, ma cessati dall'incarico prima del 31.12.2021 per il compimento del 68° anno di età, hanno chiesto di poter proseguire l'incarico onorario sino al compimento del 70° anno di età dando vita ad un contenzioso ha comportato l'accoglimento della domanda cautelare sia pure relativamente solo all'accesso alla procedura di stabilizzazione di cui alla legge 234/2021 sino al compimento del 70° anno di età.

Magistrati onorari e Csm

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L'articolo due del decreto riguarda i termini di presentazione delle domande: il consiglio superiore della magistratura procede, con delibera da adottarsi con cadenza annuale nel triennio 2022-2024 entro il 30 aprile di ciascun anno, ad indire 3 distinte procedure valutative secondo le classi di anzianità: oltre 16 anni di servizio; tra i 12 e i 16 anni di servizio; meno di 12 anni di servizio, disponendo che l'anzianità va intesa come riferita cumulativamente a tutti gli incarichi onorari eventualmente svolti nel tempo dal candidato (Giudice onorario di Tribunale, Viceprocuratore onorario, Giudice di pace).

L'inoltro ed il deposito delle domande, che può avvenire anche per via telematica, deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto che recepisce la indizione della procedura.

Magistrati onorari e data di inizio della procedura

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L'articolo 3 chiarisce che la procedura, da svolgersi su base circondariale, deve cominciare entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. L'articolo 4 spiega le modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale innanzi alle Commissioni composte come sopra indicato. Se il numero dei candidati è superiore a 99 sono costituite più Commissioni, ciascuna delle quali esamina 50 candidati raggruppati in ordine alfabetico. La norma chiarisce che si va al sorteggio delle Commissioni abbinate a ciascun gruppo di candidati (ripartiti in ordine alfabetico), e che il Presidente della Commissione procede al sorteggio della lettera per stabilire l'ordine dello svolgimento della prova orale per i candidati assegnati alla commissione. Chiuso il sorteggio viene stilato il calendario: ogni commissione comunica al candidato luogo, data e ora della prova orale mediante invio della comunicazione all'indirizzo di poste elettronica indicato nella domanda. In ultimo, viene spiegato che la pubblicità delle sedute di esame, dettandosi anche prescrizioni ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da Covid-19. Si tratta di un esame pubblico ed il colloquio si svolge con la presenza della commissione, del candidato e del segretario (anche se fino al permanere dello stato di emergenza si può autorizzare il collegamento da remoto dei membri della commissione assicurandosi la presenza di almeno un membro accanto al segretario ed al candidato). Restano ferme le prescrizioni per l'accesso agli uffici pubblici ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da Covid-19 (esibizione della certificazione verde Covid-19 e consegna della autodichiarazione prevista dalla normativa attuale). In tal caso, inoltre, specifica la norma che si adotteranno prescrizioni per evitare assembramenti, limitandosi il numero dei visitatori ammessi alla sessione d'esame.


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