Data: 18/03/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Legge sul doppio cognome: a che punto siamo

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La legge sul doppio cognome, di iniziativa parlamentale, � stata annunciata e presentata nel giugno 2021 e al momento � all'esame della Commissione Giustizia del Senato. Come annunciato dalla ministra per le Pari opportunit� e la famiglia Elena Bonetti, la legge � stata calendarizzata al Senato per la met� del mese di marzo 2022 ed � stato indicato il senatore Urraro come relatore. La riforma interviene sulla disciplina civilistica del cognome ai figli per l'attribuzione anche del cognome materno e sulla normativa civilistica relativa al cognome dei coniugi.

Ratio e obiettivi della legge sul doppio cognome

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Le novit� in programma sul cognome dei figli vogliono garantire alle donne la stessa dignit� dell'uomo sia in ambito coniugale che familiare, in linea con quanto gi� previsto da anni in diversi paesi europei, come Spagna, Francia e Germania.

La spinta a intervenire su questa materia cos� importante per� � frutto anche di numerose e importanti pronunce giurisprudenziali, prima tra tutte la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 7 gennaio 2014, che ha ritenuto discriminatorio precludere l'assegnazione del cognome materno ai figli.

In Italia per� i germi del cambiamento erano gi� presenti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 176/1988. Il principio della pari dignit� uomo-donna, anche per quanto riguarda il cognome dei figli, si � per� sviluppato e rafforzato con la sentenza n. 61/2006. Questa pronuncia ha affermato infatti che il sistema di attribuzione del cognome paterno vigente in Italia, altro non � che "il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potest� maritale, non pi� coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna."

La pronuncia della Corte Costituzionale, che ha fatto per� da apripista alla legge a cui si sta lavorando, � la n. 18/2021, in cui la Consulta ha rilevato il contrasto dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione.

Ora per� vediamo quali sono le modifiche che si vogliono apportare alla disciplina del codice civile e alla disciplina del cognome in generale.

Doppio cognome: figli legittimi, naturali, adottivi e maggiorenni

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La prima modifica riguarda il cognome dei coniugi, a ciascuno si consente di conservare il proprio.

Si sancisce poi la possibilit� per i genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio presso gli uffici di stato civile, di attribuire il cognome del padre o della madre o di entrambi nell'ordine concordato o di entrambi, in caso di mancato accordo, rispettando l'ordine alfabetico.

Per evitare cognomi diversi ai figli nati all'interno della stessa famiglia, si stabilisce che i figli degli stessi genitori coniugati, nati e registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, devono portare lo stesso cognome di quest'ultimo. Per evitare invece una moltiplicazione di cognomi a ogni nuova generazione si dispone che il figlio con due cognomi, ne possa trasmettere ai propri figli solo uno, a scelta. Le stesse regole valgono per i figli minori adottati.

Per quanto riguarda i figli naturali si stabilisce che, se il figlio � riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, debba applicarsi la stessa disciplina prevista per i genitori coniugati. Se invece il figlio � riconosciuto da un solo genitore, assume il cognome di questo, se poi l'altro genitore lo riconosce dopo, il cognome di questo si aggiunge al primo, previo consenso del genitore e del figlio, se ha gi� compiuto 14 anni. In presenza di pi� figli nati fuori dal matrimonio vale la stessa regola per quelli nati all'interno del matrimonio.

I figli adottivi di maggiore et� antepongono al proprio cognome quello dell'adottante e se l'adottato ha un doppio cognome deve sceglierne uno solo. Se l'adozione avviene da parte di due coniugi, il cognome dell'adottato viene assegnato previo accordo.

Al figlio di maggiore et�, che in base alla legge vigente, ha ricevuto un solo cognome, � data la possibilit� di aggiungere il cognome dell'altro, rendendo una dichiarazione diretta e personale o scritta con firma autenticata da comunicare all'ufficiale dello stato civile, che deve annotare la modifica sull'atto di nascita.

A un successivo regolamento attuativo, che dovr� essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore della legge il compito di apportare le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile DPR n. 396/2000.


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