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Data: 18/03/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Legge sul doppio cognome: a che punto siamo[Torna su]
La legge sul doppio cognome, di iniziativa parlamentale, è stata annunciata e presentata nel giugno 2021 e al momento è all'esame della Commissione Giustizia del Senato. Come annunciato dalla ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, la legge è stata calendarizzata al Senato per la metà del mese di marzo 2022 ed è stato indicato il senatore Urraro come relatore. La riforma interviene sulla disciplina civilistica del cognome ai figli per l'attribuzione anche del cognome materno e sulla normativa civilistica relativa al cognome dei coniugi. Ratio e obiettivi della legge sul doppio cognome[Torna su]
Le novità in programma sul cognome dei figli vogliono garantire alle donne la stessa dignità dell'uomo sia in ambito coniugale che familiare, in linea con quanto già previsto da anni in diversi paesi europei, come Spagna, Francia e Germania. La spinta a intervenire su questa materia così importante però è frutto anche di numerose e importanti pronunce giurisprudenziali, prima tra tutte la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 7 gennaio 2014, che ha ritenuto discriminatorio precludere l'assegnazione del cognome materno ai figli. In Italia però i germi del cambiamento erano già presenti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 176/1988. Il principio della pari dignità uomo-donna, anche per quanto riguarda il cognome dei figli, si è però sviluppato e rafforzato con la sentenza n. 61/2006. Questa pronuncia ha affermato infatti che il sistema di attribuzione del cognome paterno vigente in Italia, altro non è che "il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna." La pronuncia della Corte Costituzionale, che ha fatto però da apripista alla legge a cui si sta lavorando, è la n. 18/2021, in cui la Consulta ha rilevato il contrasto dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione. Ora però vediamo quali sono le modifiche che si vogliono apportare alla disciplina del codice civile e alla disciplina del cognome in generale. Doppio cognome: figli legittimi, naturali, adottivi e maggiorenni[Torna su]
La prima modifica riguarda il cognome dei coniugi, a ciascuno si consente di conservare il proprio. Si sancisce poi la possibilità per i genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio presso gli uffici di stato civile, di attribuire il cognome del padre o della madre o di entrambi nell'ordine concordato o di entrambi, in caso di mancato accordo, rispettando l'ordine alfabetico. Per evitare cognomi diversi ai figli nati all'interno della stessa famiglia, si stabilisce che i figli degli stessi genitori coniugati, nati e registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, devono portare lo stesso cognome di quest'ultimo. Per evitare invece una moltiplicazione di cognomi a ogni nuova generazione si dispone che il figlio con due cognomi, ne possa trasmettere ai propri figli solo uno, a scelta. Le stesse regole valgono per i figli minori adottati. Per quanto riguarda i figli naturali si stabilisce che, se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, debba applicarsi la stessa disciplina prevista per i genitori coniugati. Se invece il figlio è riconosciuto da un solo genitore, assume il cognome di questo, se poi l'altro genitore lo riconosce dopo, il cognome di questo si aggiunge al primo, previo consenso del genitore e del figlio, se ha già compiuto 14 anni. In presenza di più figli nati fuori dal matrimonio vale la stessa regola per quelli nati all'interno del matrimonio. I figli adottivi di maggiore età antepongono al proprio cognome quello dell'adottante e se l'adottato ha un doppio cognome deve sceglierne uno solo. Se l'adozione avviene da parte di due coniugi, il cognome dell'adottato viene assegnato previo accordo. Al figlio di maggiore età, che in base alla legge vigente, ha ricevuto un solo cognome, è data la possibilità di aggiungere il cognome dell'altro, rendendo una dichiarazione diretta e personale o scritta con firma autenticata da comunicare all'ufficiale dello stato civile, che deve annotare la modifica sull'atto di nascita. A un successivo regolamento attuativo, che dovrà essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore della legge il compito di apportare le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile DPR n. 396/2000. |
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