Data: 19/03/2022 07:30:00 - Autore: Marco Sicolo

Notifica ex art. 201 c.d.s. e valutazione dei dati acquisiti

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Un'interessante sentenza del Tribunale di Treviso ha affrontato il tema della notifica dei verbali di violazione del codice della strada, nel caso in cui la violazione non sia stata oggetto di contestazione immediata, ma sia stata accertata solo a seguito di acquisizione di dati (nella specie, dati informatici).

Con tale pronuncia (sentenza 8 luglio 2021 del Tribunale di Treviso, sotto allegata), il giudicante in sede di appello ha chiarito che, quando sia necessario acquisire dati al fine di accertare la sussistenza o meno di una violazione al codice della strada, il termine per la notifica del verbale al trasgressore, previsto dall'art. 201 c.d.s., non decorre necessariamente dalla data in cui tali dati sono acquisiti.

Se, infatti, risulta necessario un processo di valutazione di tali dati, finalizzato alla verifica della sussistenza della violazione, il termine di cui sopra decorrerà soltanto dalla conclusione dell'accertamento e cioè dalla deliberazione conseguente alla valutazione effettuata.

Multe, decorrenza del termine di notifica del verbale

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La vicenda trae origine da un'infrazione accertata nei confronti di un'azienda di trasporti, in relazione alla mancata osservanza dei tempi di riposo e di pausa da parte degli autisti.

L'accertamento di tale infrazione presupponeva l'acquisizione, tramite download, dei dati informatici relativi agli orari osservati dai dipendenti dell'azienda.

La ricorrente, titolare dell'azienda, eccepiva la tardiva notifica del relativo verbale.

Ebbene, a tale proposito, il giudice osservava, con il conforto di autorevole giurisprudenza, che "in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati (...) e della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima". "Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo" (cfr. Cass. civ. n. 9311/2007; Cass. civ. 23608/2009).

Discrezionalità del giudice e decorrenza del termine della notifica

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L'aspetto saliente del provvedimento in oggetto riguarda, quindi, la discrezionalità riservata al giudice relativamente alla valutazione della congruità o meno del tempo impiegato dall'amministrazione per addivenire a tale deliberazione.

In altre parole, il giudice è chiamato a stabilire se, considerata la complessità dei dati analizzati dall'amministrazione, quest'ultima abbia impiegato un tempo congruo per giungere alla deliberazione (relativa alla sussistenza o meno della violazione), successivamente all'acquisizione dei dati.

Poiché, infatti, il termine di novanta giorni previsto dal primo comma dell'art. 201 del codice della strada, in tutti i casi in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata dell'infrazione, decorre dalla data in cui tale deliberazione viene adottata, è necessario che il giudice verifichi che il differimento di tale termine iniziale, rispetto alla data di acquisizione dei dati, sia giustificato.

Diversamente, ove ritenesse eccessiva tale dilazione, il giudice potrebbe ritenere tardiva la notifica effettuata e conseguentemente annullare il verbale, come è peraltro avvenuto nel caso in concreto che abbiamo appena esaminato.

Si ringrazia l'avv. Aldo Pozzobon per la cortese segnalazione


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