|
Data: 15/03/2022 22:00:00 - Autore: T.B.
Accaparramento della clientela
La Corte di Cassazione civile a Sezioni unite con la sentenza n. 7501 del 2022 (sotto allegata), ha perimetrato il campo applicativo dell'art. 37 del Codice deontologico forense. La Suprema Corte, nello specifico, ha affermato che la pubblicazione online da parte dell'avvocato del facsimile della procura per la sua nomina, finalizzata ad invitare chiunque lo volesse a muovere causa ad una determinata azienda, integri la condotta punita ai sensi del comma 4 dell'art. 37 CDF. L'art. 37 del Codice deontologico forense vieta, in termini generali, il fenomeno del c.d. accaparramento della clientela, da intendersi come procacciamento di clienti attraverso comportamenti non corretti. La disposizione, nello specifico, contiene un elenco tassativo e dettagliato di comportamenti vietati al professionista, comminando, all'ultimo comma, la sanzione disciplinare della censura.
La vicenda
Nel caso di specie, si discuteva di una presunta condotta di procacciamento della clientela posta in essere nell'ambito di un procedimento penale in corso per disastro ambientale a carico della società Alfa [omissis]. Il legale della persona offesa aveva pubblicato online, specificamente sul sito di un Comitato appositamente istituito, un modulo facsimile di procura alle liti, con cui invitava chiunque lo desiderasse a fare causa all'azienda Alfa [omissis]. Su istanza della stessa società, pertanto, il COA di Trento avviava un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato e all'esito dell'istruttoria, riteneva il professionista responsabile della violazione di cui all'art. 37, comma 4 CDF, comminando conseguentemente la sanzione disciplinare dell'avvertimento.
La condotta contestata
Il COA di Trento, nello specifico, rilevava durante l'istruttoria che l'incolpato era a conoscenza del fatto che il proprio recapito professionale e i moduli di procura a lui riferibili fossero reperibili sul sito del Comitato [omissis] e assentì alla relativa pubblicazione. La condotta del legale, pertanto, secondo il COA, integra la fattispecie di cui all'art. 37, comma 4 CDF, costituendo una modalità di acquisizione della clientela non conforme alle prescrizioni deontologiche. Del resto, la pubblicazione sul web di modelli facsimile è stata ritenuta idonea a raggiungere, in maniera strumentale e anomala, una pluralità di soggetti potenziali clienti.
La pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
Con la sentenza 7501 del 2022, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la violazione e la sanzione dell'avvertimento in capo all'Avvocato. La condotta del professionista integra la fattispecie di accaparramento della clientela, punita ai sensi del comma 4 dell'art. 37 CDF, il quale afferma che "è vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le prestazioni professionali di avvocato al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico".
|
|