|
Data: 19/03/2022 06:00:00 - Autore: T.B.
Compensi difensore d'ufficio[Torna su]
Risulta errata l'applicazione dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002, ai sensi del quale gli importi liquidati al difensore d'ufficio sono ridotti della met�, in tutti quei casi in cui il patrocinante abbia agito per la tutela di un proprio diritto.
Ci� � quanto previsto dalla Cassazione Civile, Sez. Sesta, con l'ordinanza 7028/2022.
La vicenda[Torna su]
Un avvocato ricorre in Cassazione avverso il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Firenze, la quale aveva liquidato il compenso in favore del predetto - a seguito di difesa penale di un imputato - applicando le diminuzioni di cui all'art. 130 D.P.R. 115/2002.
Il ricorso in Cassazione denunciava, infatti, l'errata applicazione dell'art. 130 D.P.R. 115/2002, in relazione all'art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.
La disciplina della liquidazione delle spese del difensore d'ufficio[Torna su]
Prima di entrare nel vivo della vicenda, occorre ricordare che le spese e l'onorario spettanti al difensore d'ufficio vengono liquidati dal giudice, all'esito del giudizio.
La liquidazione delle spese e dell'onorario del difensore d'ufficio va compiuta mediante il richiamo a quanto contenuto all'interno dell'art. 82 del D.P.R. 115/2002 e in base ai criteri previsti dal tariffario professionale, il quale pone dei limiti massimi oltre i quali non � possibile andare (cfr Ordinanza, Cass. Civ., 28/05/2021 n. 15006).
Vi sono situazioni specifiche poi in cui � possibile che venga prevista una riduzione della met� del compenso spettante al difensore: ai sensi dell'art. 130 D.P.R., infatti, gli importi di competenza del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte saranno ridotti della met�.
La decisione della Cassazione[Torna su]
Tornando alla decisione della Suprema Corte, a seguito delle suddette censure mosse dal ricorrente, gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell'avvocato, in virt� del fatto che, la Corte d'Appello, nel pronunciare la propria sentenza - avente, tra l'altro, ad oggetto la diminuzione dei compensi ai sensi del sopracitato art. 130 D.P.R. 115/2002 - non aveva considerato che l'opposizione era stata proposta dall'avvocato per fare valere un proprio diritto ed era, quindi, distinta dal procedimento penale in cui aveva difeso un imputato. |
|