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Data: 18/03/2022 18:00:00 - Autore: Francesco Paolo Mastrovito
Uso di un veicolo militare per fini privati[Torna su] Una recentissima sentenza della Corte militare d'appello, sez. II, n. 5 dell'1 febbraio 2022, ha confermato che l'utilizzo di un veicolo di servizio da parte del militare per fini privati non integra l'ipotesi del peculato militare e dunque è escluso dalla competenza del tribunale militare in favore del giudice ordinario. La vicenda processualePer diversi giorni ed in più occasioni, Tizia, Ufficiale dei Carabinieri, utilizzava indebitamente, per fini privati non autorizzati, l'autovettura di servizio nella sua materiale disponibilità in ragione dell'ufficio, effettuando diversi viaggi tra la sua abitazione privata sino alla sede di servizio, nonché percorrendo ulteriori tragitti non riconducibili a ragioni e/o motivi inerenti il suo incarico.
Di conseguenza, il Tribunale militare, nella persona del GUP, lo riteneva responsabile del reato di peculato militare continuato ed aggravato ex art. 215 c.p.m.p. Avverso la sentenza Tizio proponeva appello e tra i vari motivi sollevava nuovamente la questione, respinta in primo grado, relativa alla erronea qualificazione del fatto di reato con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice militare. Orbene, escluse alcune decisioni da parte di alcuni Tribunali militari che ritengono ancora l'utilizzo del mezzo di servizio per fini privati integrativo del reato di peculato militare, giurisprudenza d'appello e dottrina affermano ormai da anni che la competenza in materia spetta al Tribunale ordinario ritenendo che la fattispecie de qua vada ricondotta nell'ipotesi di reato p. e p. dal comma 2 dell'art. 314 c. (peculato d'uso). A tal riguardo, si deve precisare che il legislatore nel 1990 aveva riformato i reati in questione: da un lato aboliva la fattispecie incriminatrice del peculato per distrazione, dall'altro introduceva la nuova figura del peculato d'uso. Tuttavia, come purtroppo spesso avviene, lo stesso legislatore illogicamente non procedeva alla modificazione dell'analoga categoria di reato contro l'Amministrazione militare, contenuti nel Codice Penale Militare di Pace. Reato di peculato d'uso comune[Torna su]
In particolare, integra il reato di peculato d'uso comune, di competenza del Giudice ordinario, l'uso momentaneo, per fini non istituzionali, di un mezzo di cui il militare abbia la disponibilità per ragioni di servizio dovendosi ritenere che l'espressione "uso momentaneo" contenuta nel codice penale non può essere intesa come "uso istantaneo" ma come "uso temporaneo" tanto che il bene, seppure utilizzato per un periodo limitato per fini privati, è sempre tornato alla sua naturale destinazione. Reato comune di competenza del giudice ordinario[Torna su]
Per quanto sopra in sintesi rappresentato, pur volendo ritenere che l'utilizzo del mezzo di servizio per finalità private non sia consono e coerente con le disposizioni normative applicabili da parte del militare che utilizza un bene dell'amministrazione militare in ragione del proprio grado, si deve prendere atto dell'omogenea giurisprudenza della Corte d'appello militare, come da ultimo confermato con la sent. n. 5 del 01 febbraio 2022, che considera la fattispecie de qua non integratrice dell'ipotesi del peculato militare, con conseguente esclusione della fattispecie dalla competenza del Tribunale Militare in favore del Giudice ordinario essendo in presenza di un reato comune (cfr. Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2015 n. 262974; Cass., sez. VI, 27 maggio 2014 n. 260458). Avv. Francesco Paolo MASTROVITO Avv. Tiziana DI GABRIELE Per informazioni: www.studiolegalemastrovito.com Tel. 0321-230599 – Cell. 3294084980 |
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