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Data: 19/03/2022 08:00:00 - Autore: Floriana BaldinoPiano del consumatore e procedura espropriativa[Torna su]
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 65/2022 (sotto allegata), ha dipanato l'annosa questione irrisolta sulla prevalenza del piano del consumatore rispetto al decreto di assegnazione somme in una procedura espropriativa. Tanti dubbi già c'erano persino sulla falcidiabilità del credito derivante dalla cessione del quinto nelle procedure di sovraindebitamento. Tuttavia a risolvere i contrasti sulla falcidiabilità del credito derivanti da cessione del quinto, è intervenuta la legge 176/2020, che ha introdotto, nell'art. 8 legge 3/2012, il comma 1-bis che così recita: "La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo". Nulla era stato chiarito invece in merito ai crediti, sempre chirografari come certamente è quello derivante da cessione del quinto, che già beneficiavano invece di un privilegio, ovvero nulla era stato specificato in merito a quei crediti che erano già oggetto di un pignoramento presso terzi e/o di pignoramento dello stipendio. Esaminiamo nel dettaglio l'excursus narrativo della Corte Costituzionale, e vediamo cosa ha dichiarato sul tema. La vicenda[Torna su]
Presso il tribunale di Livorno veniva depositato un piano del consumatore che prevedeva l'impegno, da parte dei debitori istanti, di una provvista mensile pari ad euro 200,00, destinati al soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, ed in parte, chiaramente in una percentuale inferiore rispetto ai crediti privilegiati e prededucibili, prevedeva anche il pagamento dei debiti chirografari. Tuttavia, il Giudice designato per la procedura di sovraindebitamento dichiarava inammissibile la richiesta di omologa di piano del consumatore in quanto il titolare di un credito chirografario, per il quale era stata comunque prevista una inevitabile falcidia, un debito quindi inserito nel piano di cui veniva richiesta infine l'omologa, aveva già ottenuto, in data antecedente alla procedura di sovraindebitamento, un'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio in danno di quello stesso debitore istante nella procedura di più nota a tutti come legge salvasuicidi. Il Giudice designato, presso il Tribunale di Livorno, tesi poi condivisa anche dal Collegio di quello stesso Tribunale, riteneva che il provvedimento di assegnazione somme, non impugnato dalle parti istanti, quindi dai debitori, era divenuto definitivo e, pertanto, non era possibile la falcidia di questo credito chirografario, avendo il creditore già ottenuto, nella procedura di pignoramento presso terzi, un'ordinanza di assegnazione dello stipendio del soggetto indebitato. Il giudice delegato aveva ritenuto infatti che un provvedimento definitivo di assegnazione somme, rendeva impossibile l'approvazione del piano, non applicandosi, alla procedura del sovraindebitamento, la sospensione automatica delle procedure esecutive prevista invece nel concordato preventivo ex art. 168 R. D. n. 267/42. A questo provvedimento del tribunale di Livorno, veniva proposto tempestivo reclamo al collegio, invocando, nella fattispecie, l'applicazione analogica dell'articolo 44 della legge fallimentare, il cui articolo rende inefficaci i pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento. Tuttavia il collegio confermava la ricostruzione e l'orientamento del giudice di prime cure, e di fatto confermava il provvedimento di inammissibilità del piano già emesso dal Giudice delegato ritenendo che: "nel caso dell'assegnazione occorrerebbe privare di efficacia (non un precedente atto negoziale ma) un provvedimento giudiziale definitivo, conclusivo della procedura esecutiva già intrapresa, sicché un'interpretazione analogica urterebbe contro «il principio normativo di intangibilità degli atti esecutivi già compiuti ex art. 187-bis disp. att. c.p.c.»". L'avvocato delle parti istanti riteneva tale ricostruzione (ricostruzione confermata persino dal Collegio), contraria ai principi di ragionevolezza e riteneva che l'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012, violava palesemente l'art. 3 Cost., là dove si limitava a prevedere la possibilità di falcidia e ristrutturazione dei debiti dei soli "debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione" e non [riguardi] anche invece i debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione". Questa rilevata illegittimità costituzionale, dopo il reclamo fatto dinanzi al Collegio (ndr reclamo rigettato) veniva sottoposto alla Corte Costituzionale, che decideva con la sentenza in esame. La sentenza[Torna su]
Le fattispecie poste a raffronto nel caso trattato dalla Corte Costituzionale, sono tra loro diverse, posto che quella disciplinata nel comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 3 del 2012 concerne le cessioni del quinto su base volontaria, a garanzia di contratti di finanziamento in vista di una più certa estinzione dei debiti di restituzione, mentre quella esaminata dalla Consulta è una cessione giudiziale, ovvero conseguente all'emanazione di un'ordinanza di assegnazione da parte di un Giudice dell'esecuzione. La Corte, nell'analizzare le fattispecie a lei sottoposte, ricorda innanzitutto che la finalità di codesta legge, è quella di "ricollocare utilmente all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni» (sentenza n. 245 del 2019), un soggetto – il consumatore – che, se sul piano contrattuale si connota per una debolezza derivante dalla sua asimmetria informativa, nel quadro della disciplina in esame, che presuppone la condizione patologica del sovraindebitamento, mostra anche i segni di una fragilità economico-sociale. L'obiettivo di consentire la ristrutturazione del maggior numero possibile dei debiti spiega, del resto, la facoltà contemplata dal legislatore di falcidiare e di ristrutturare, pur con i limiti imposti dall'art. 7, finanche i debiti relativi a crediti muniti di garanzie reali (privilegi, ipoteche e pegni). Per converso, nel testo originario della legge n. 3 del 2012, anche dopo le modifiche introdotte con il d.l. n. 179 del 2012, come convertito, mancava qualsivoglia riferimento ai debiti, la cui modalità solutoria o la cui garanzia fossero stati affidati alla cessione di un credito; e questo ha alimentato un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale." La Corte evidenzia che la disposizione presa in esame, ovvero l'art. 8, richiama espressamente la cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e della pensione, ovvero quella cessione di crediti che solitamente offrono possibilità molto elevate di soddisfacimento. Secondo la Consulta sarebbe paradossale se la norma non ricomprendesse e non consentisse la falcidia e la ristrutturazione di quei debiti la cui estinzione sia stata affidata alla cessione di crediti futuri dalla solvibilità assai meno certa. Osserva la Corte: "L'ordinanza di assegnazione, che conclude la procedura di espropriazione presso terzi e che determina la cessione coattiva del credito pignorato, non fa altro che avallare per via giudiziale, in mancanza di un previo negozio di cessione, l'iniziativa del creditore nella individuazione di una modalità di soddisfazione in chiave solutoria del proprio diritto. Il giudice dell'esecuzione, attraverso la richiamata ordinanza, non esercita alcun potere decisorio di tipo contenzioso, né attribuisce al creditore un nuovo titolo, ma si limita – dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 553 del codice di procedura civile – ad autorizzare il creditore ad avvalersi della citata modalità esecutiva. Attribuire all'effetto traslativo derivante dall'assegnazione giudiziale una vincolatività differente rispetto a quella riconosciuta all'effetto della cessione volontaria sarebbe equivalente a ritenere che il trasferimento della proprietà attuato con una vendita forzata sia "più forte e vincolante" dell'effetto traslativo generato da un atto di autonomia privata. Ma così non è e traspare in modo evidente dagli artt. 2919 e seguenti cod. civ. In particolare, l'art. 2925 cod. civ. stabilisce la regola generale per cui «[l]e norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata» e, nello specifico, l'art. 2919, nel suo unico comma, cod. civ. prevede, tra l'altro, che «[l]a vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione». Pertanto, l'assegnazione trasferisce il diritto di credito che spettava a colui che subisce l'espropriazione, come se quest'ultimo lo avesse volontariamente ceduto al proprio creditore. La sola differenza che emerge fra cessione volontaria e assegnazione giudiziale del credito non attiene, dunque, all'effetto traslativo, ma semmai al tipo di cessione. Nel caso dell'assegnazione giudiziale l'art. 2928 cod. civ., cui rinvia l'inciso finale dell'art. 2925 cod. civ., stabilisce che la cessione del credito disposta dal giudice è sempre pro solvendo e, dunque, sino alla riscossione del credito, non estingue il debito principale, il che giustifica la possibile falcidia e ristrutturazione della persistente situazione debitoria". Viceversa, nel caso della cessione volontaria, l'art. 1198 cod. civ. fa salva, rispetto alla regola generale della cessione pro solvendo, la possibile deroga convenzionale. In sostanza, la differenza tra le due tipologie di cessioni attiene solo al meccanismo pro solvendo, quello che giustifica una possibile falcidia e ristrutturazione del persistente debito e che sussiste sempre nell'assegnazione giudiziale e di regola nella cessione volontaria. Per il resto, l'assegnazione giudiziale non fa che produrre il medesimo effetto traslativo del credito e non ha alcun fondamento giuridico il ritenere che la diversa fonte incida sulla vincolatività di tale effetto. Conclusioni[Torna su]
In conclusione, per la Corte Costituzionale, è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata. La norma infatti, così ricostruita, dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, qual è il consumatore sovraindebitato, nonché al rispetto della par condicio creditorum. |
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