Data: 18/03/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Sospensione della retribuzione: parola alla Consulta

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Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con l'ordinanza del 14 marzo 2022 (sotto allegata) rimette alla Corte Costituzionale la questione relativa alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei confronti dei soggetti obbligati alla vaccinazione Covid 19, che non adempiono.

La previsione viola potenzialmente gli artt. 2, 3 e 32 comma 2 della Costituzione perché negare anche gli alimenti a chi viene sospeso dal lavoro per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale ne lede la dignità e lo pone in una condizione deteriore rispetto a chi tiene condotte rilevanti dal punto di vista disciplinare.

Obbligo vaccinale: sospensione per due infermiere

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Tutto ha inizio quando alcune dipendenti di un'azienda ospedaliera, con la qualifica di collaboratore sanitario – infermiere, vengono sospese dal servizio a causa del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Con ricorsi in via d'urgenza e separatamente, le dipendenti chiedono il riconoscimento dell'assegno alimentare perché la sospensione dal servizio è stata accompagnata dalla sospensione della retribuzione. Le stesse hanno allegato di versare in stato di indigenza, di non poter fra fronte, senza retribuzione, ai bisogni primari della famiglia, di avere in corso mutui e finanziamenti e di trovarsi nell'impossibilità di esercitare la professione in altra modalità stante la sospensione dai rispettivi ordini.

Negare l'assegno alimentare viola la Costituzione

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Le ricorrenti fanno altresì presente che gli iniziali ordini di sospensione sono stati prorogati fino al 15 giugno 2022 e che l'azienda, a cui hanno fatto domanda, a mezzo pec, non ha riconosciuto loro neppure l'assegno alimentare e che negare un simile supporto in caso di sospensione dal lavoro è discriminatorio rispetto a chi viene sottoposto a procedimento disciplinare. In questi casi infatti al dipendente spetta quanto meno metà dello stipendio e gli assegni per i familiari a carico.

Discriminazione evidente, soprattutto se si considera che il legislatore ha specificato che il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non costituisce illecito disciplinare.

Le ricorrenti rilevano che tale diversità di trattamento avviene in palese violazione dell'art. 36 e 2 della Costituzione in quanto l'assegno alimentare, privo di natura retributiva, ha lo scopo di garantire al lavoratore il sostentamento minimo.

Mancato riconoscimento dell'assegno alimentare alla Consulta

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Il Tribunale di Catania, Sezione lavoro, adito dalle ricorrenti riunisce i procedimenti e precisa che le questioni sollevate non possono essere trattate senza prima risolvere il dubbio di legittimità costituzionale relativo all'art. 4, comma 5, D.L 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni nella legge n. 76/2021, nella parte in cui, nel prevedere che "per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato" esclude l'erogazione dell'assegno alimentare in caso di sospensione cautelare o disciplinare.

Premessa cui segue la ricostruzione normativa relativa alla questione in oggetto e in relazione alla quale il Tribunale di Catania rileva che "La dizione legislativa, nel fare riferimento alla retribuzione ed a qualsiasi altro compenso, comunque denominato, sembra esprimere un contenuto chiaro ed inequivoco, non suscettibile di diversa interpretazione."

Poiché però la questione di costituzionalità può essere ammessa anche quando sollevata in sede cautelare, come nel caso di specie, il giudicante la rimette alla Corte Costituzionale in quanto:

  • il rispetto della persona, sancito dall'art. 2 della Costituzione, fa concludere che non possano essere adottate misure intransigenti che possano giungere a ledere la dignità della stessa, precludendo qualsiasi forma di sostentamento;
  • persino nei confronti di chi ha commesso delitti gravi la Corte Costituzionale ha affermato che chi sconta la propria pena in modalità alternativa al carcere non può essere privato di misure base come la pensione sociale, quella per gli invalidi civili, la disoccupazione e l'assegno sociale;
  • il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale non integra un illecito penale o rilevante dal punto di vista disciplinare;
  • al lavoratore sospeso per violazione dell'obbligo vaccinale è precluso l'accesso a quegli istituti previsti invece nei diversi casi in cui perda il lavoro;
  • la sospensione dall'albo o ordine di appartenenza preclude di poter svolgere la loro professione altrove per un periodo che, nel caso di specie, è particolarmente lungo, visto che permane fino al 15 giugno 2022.

Violazione degli articoli 2, 3 e 32 comma 2 Costituzione

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Il Tribunale rileva che l'obbligo vaccinale, introdotto per tutelare la salute pubblica, è stato irrigidito eccessivamente, tanto che ad un certo punto ha dato origine a uno squilibrio tra i diversi valori costituzionali in campo, primo tra tutti la dignità della persona e a seguire il diritto al lavoro, come mezzo di realizzazione e strumento per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita dignitosa.

Evidenzia inoltre che la legge che ha imposto l'obbligo vaccinale, anche se con nobili intenzioni, ha finito per realizzare una "forzata induzione" ad adempiere, mettendo il lavoratore di fronte a una scelta: vaccinarsi o subire condizioni di indigenza.

Tematica che pone anch'essa dubbi di costituzionalità rispetto all'art. 2 della Costituzione, il quale sancisce che qualsiasi trattamento, anche obbligatorio, non può risultare lesivo delle dignità della persona. Concetto che trova conferma, tra l'altro, in diverse disposizioni di legge.

La previsione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei confronti di chi non adempie l'obbligo vaccinale, pone quindi, per il Tribunale di Catania, dubbi di costituzionalità in relazione alla violazione dell'art. 32, comma 2, dell'art. 3 e dell'art. 2 della Costituzione, che legittimano la remissione alla Corte Costituzionale con conseguente sospensione del giudizio in corso.


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