Data: 16/04/2022 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Ai sanitari obbligati a vaccinarsi accesso ai bugiardini

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Il TAR Lombardia con la sentenza n .246/2022 (sotto allegata) riconosce a due professioniste operanti nel settore sanitario e obbligate a vaccinarsi contro il Covid, il diritto di accedere a una parte della documentazione da loro richiesta alla ATS presso cui operano.

I documenti ai quali è stato riconosciuto l'accesso sono infatti funzionali a consentire d'individuare le condizioni cliniche ritenute pericolose in astratto per chi deve sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria.

Sanitarie e accesso ai documenti sui vaccini anti-Covid

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Due professioniste sanitarie ricorrono al TAR per chiedere l'annullamento del silenzio rigetto che si è formato sulle richieste avanzate nei confronti della ATS per la quale operano,

Le due sanitarie hanno infatti chiesto di accedere a tutta una serie di documenti e informazioni con il fine di determinarsi a prestare il consenso al trattamento sanitario, finalizzato all’adempimento dell’obbligo vaccinale imposto dall’articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76.

Diritto di accesso a bugiardini e linee guida

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Il TAR, dopo aver analizzato le richieste delle due sanitarie accoglie solo in parte il ricorso riconoscendo alle stesse il diritto ad accedere solo ad una parte della documentazione da loro elencata, ossia:

  • “alle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia in relazione alla somministrazione della vaccinazione, in quanto, incidendo sulle modalità di somministrazione dei vaccini, assurgono a parametri di riferimento per la formazione del consenso informato al trattamento sanitario;
  • alle linee guida e ai documenti contenenti gli elementi che dispensano dall’obbligo vaccinale, verosimilmente detenuto dall’organo preposto all’organizzazione dei centri vaccinali, in quanto la previa conoscenza delle specifiche condizioni cliniche in essi individuate è utile alle ricorrenti per l’ eventuale predisposizione della documentazione attestante la loro sussistenza;
  • al modulo integrale per la raccolta del consenso informato alla somministrazione del vaccino;
  • ai foglietti illustrativi dei vaccini, la cui somministrazione è stata autorizzata per l’attuazione del piano vaccinale.”

Negato invece l'accesso alla restante documentazione indicata dalle ricorrenti nella richiesta alla ATS.

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