Data: 30/03/2022 22:00:00 - Autore: Marco Sicolo

La questione di legittimit� costituzionale sul vaccino obbligatorio

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Come gi� evidenziato, la Corte Costituzionale � stata investita dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia della questione di legittimit� costituzionale delle norme che impongono il vaccino obbligatorio Covid, in considerazione dei recenti dati AIFA (Agenzia italiana del farmaco) che evidenziano un'elevata percentuale di conseguenze avverse.

Leggi in merito Vaccino obbligatorio Covid: si attende la pronuncia della Corte Costituzionale

In questo articolo evidenzieremo i passaggi pi� rilevanti dell'ordinanza 351/22 CGA Sicilia (sotto allegata) con cui � stata sollevata la suddetta questione, attualmente all'esame della Consulta.

Vaccino obbligatorio ed eventi avversi

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In estrema sintesi, la questione di legittimit� costituzionale � stata sollevata perch� secondo il CGA Sicilia, con riferimento al vaccino obbligatorio Covid, non sarebbe pi� possibile sostenere che il diritto alla salute collettiva (art. 32 Cost.) prevale sulla libert� del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario, poich� gli effetti avversi della somministrazione di tale vaccino non rientrano nei limiti della tollerabilit�.

Alla base di tali considerazioni, la corte siciliana ha posto i dati forniti dal recente rapporto AIFA del gennaio 2022, nei quali si evidenzia che le conseguenze avverse (insorgere di patologie, aggravarsi delle condizioni di salute, decesso) derivanti dal vaccino Covid si verificano con frequenza molto superiore rispetto a quanto avviene con gli altri vaccini obbligatori o raccomandati in Italia (come l'esavalente, la trivalente etc.).

In particolare, la frequenza con cui si verificano le reazioni avverse in conseguenza delle somministrazioni del vaccino anti-Covid supererebbe quel limite di tollerabilit� che generalmente si pone come giustificazione all'imposizione obbligatoria del vaccino (con conseguente compressione del diritto, costituzionalmente garantito, del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario).

Vaccino Covid e altri vaccini: differenze

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A questo riguardo, il CGA Sicilia ha rilevato che, in base a tali recentissimi dati, "come risulta evidente, non solo il numero di eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 � superiore alla media degli eventi avversi gi� registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni, ma lo � di diversi ordini di grandezza (109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi)".

Tutto ci�, a giudizio della corte siciliana, suggerisce "una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati".

In particolare, la corte si chiede "se lo stato della raccolta di informazioni (�) sugli eventi avversi da vaccinazione anti-Covid-19 evidenzi o meno fenomeni che trasbordino la tollerabilit�".

In altre parole, se tali percentuali relative ad effetti avversi e decessi conseguenti a somministrazione del vaccino Covid non dovessero essere considerate dalla Corte Costituzionale come rispondenti al criterio di "tollerabilit�", cadrebbe la possibilit� di comprimere il diritto del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario e quindi risulterebbe illegittima l'imposizione del vaccino obbligatorio.

La richiesta pronuncia della Consulta, quindi, servir� anche a meglio definire i contorni del concetto, attualmente troppo sfumato, della tollerabilit�, con riferimento alle conseguenze avverse derivanti da un trattamento sanitario che si voglia rendere obbligatorio.

Secondo il Consiglio di Giustizia siciliano, il criterio per riconoscere il carattere di tollerabilit� alle conseguenze di un trattamento sanitario dovrebbe essere quello di poter ricondurre le reazioni avverse a imprevedibilit� o caso fortuito.

Va precisato, per esattezza di informazione, che la norma specificamente posta al vaglio della Corte Costituzionale � l'art. 4 (commi 1 e 2) del D.L. 44/21, riferito all'obbligo vaccinale del personale sanitario. � altrettanto evidente, peraltro, che una eventuale pronuncia di illegittimit� del vaccino obbligatorio per il personale sanitario aprirebbe la strada al riconoscimento dell'illegittimit� del vaccino obbligatorio in qualsiasi altro caso normativamente previsto.

I limiti della farmacovigilanza sul vaccino Covid

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� interessante notare come la questione posta all'attenzione della Consulta si fondi non solo sul rilievo dell'alta percentuale di eventi avversi, ma anche su ulteriori considerazioni svolte dal Consiglio siciliano.

In particolare, quest'ultimo ha sollevato un problema di scarsa attendibilit� dell'attuale sistema di farmacovigilanza passiva e attiva, cio� quella serie di attivit� che consentono di raccogliere e monitorare i dati relativi alle reazioni avverse derivanti dalla somministrazione del vaccino Covid.

In particolare, per quanto riguarda la farmacovigilanza passiva (fondata sulla segnalazione spontanea di reazioni avverse da parte dei cittadini sottoposti a vaccino) "non possono riporsi eccessive aspettative sulle segnalazioni spontanee dei cittadini".

Per quanto, invece, attiene alla farmacovigilanza attiva (fondata su specifiche richieste e raccolte di dati da parte degli organi preposti) "permane il dubbio circa l'adeguatezza del sistema di monitoraggio fin qui posto in essere", con particolare riguardo alla possibilit� di valutare gli effetti a medio e lungo termine.

Ordinanza 351/22, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia

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Ancora, con un interessante spunto, la corte siciliana rileva, nell'attuale sistema di misure approntato per affrontare la pandemia, "il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positivit�/negativit� al Covid".

Tali accorgimenti, secondo la corte, permetterebbero di prevenire la somministrazione di vaccino Covid a soggetti cui potrebbe con maggiore probabilit� causare reazioni avverse.

L'incoerenza del consenso informato per il vaccino obbligatorio

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Infine, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha posto anche una seconda questione di legittimit� costituzionale, con riguardo all'art. 1 della l. 217/19, che prevede la sottoscrizione del consenso informato da parte di chi viene sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (come � il vaccino Covid in determinati casi).

Al riguardo, il Consiglio lamenta l'irrazionalit� del sistema, che prevede il rilascio di un consenso da parte del cittadino per un trattamento cui in realt� egli � obbligato a sottoporsi.


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