Data: 28/03/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

L'adempimento tardivo elide l'antigiuridicit�

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La Cassazione accoglie il motivo del ricorso con cui un padre, condannato in appello per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, fa presente di avere pagato tutti gli arretrati, dopo che ha trovato lavoro. Errata per gli Ermellini quindi l'affermazione della Corte di Appello per la quale l'antigiuridicit� della condotta persiste se l'adempimento avviene post delictum. Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 10630/2022 (sotto allegata).

Padre paga gli arretrati per la figlia appena trova lavoro

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Un padre viene condannato dalla Corte d'Appello per il delitto di cui all'art. 570, co. 2, n. 2 c.p perch� ha fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia.

Nel ricorrere in Cassazione fa valere i seguenti motivi.

  • Con il primo contesta lo stato di bisogno della minore e il dolo del reato perch� il suo inadempimento non � stato volontario, ma � dipeso dal suo stato di disoccupazione, tanto che quando ha avuto un lavoro stabile ha provveduto a versare tutti gli arretrati e anche quando impossidente e in difficolt� ha sempre erogato alla moglie piccoli aiuti.
  • Con il secondo contesta la mancata concessione della non punibilit� per tenuit� del fatto stante la sua incensuratezza e la condotta riparatoria.
  • Con il terzo contesta invece vizio di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pana all'adempimento della prestazione lavorativa non retribuita per la collettivit�.

L'adempimento tardivo rende la condotta non punibile

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Per la Cassazione annulla la sentenza in relazione al diniego della non punibilit� per tenuit� del fatto e alla mancata pronuncia sulla richiesta sospensione della pena.

Solo il primo motivo infatti per la Corte non � fondato perch� non sottolinea che non rileva che ai bisogni della bambina abbia provveduto la madre. Il padre solo per questo non � esonerato dal provvedere ai bisogni dei figli, anche perch� la minore et� degli stessi � rappresentativa in ogni caso dello stato di bisogno, che obbliga entrambi i genitori ad adoperarsi per provvedere al loro mantenimento.

Merita invece accoglimento il secondo motivo perch�, anche se tardivamente, l'imputato ha adempiuto al proprio obbligo, neutralizzando cos� il danno arrecato precedentemente. Errata quindi la conclusione della Corte di Appello secondo la quale l'antigiuridicit� della condotta non � neutralizzata dall'adempimento tardivo.

Corretta poi anche la contestazione contenuta nel terzo motivo di doglianza perch� � errata la conclusione sulla insindacabilit� del riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La corte d'Appello sulla stessa si sarebbe dovuta pronunciare, perch� devoluta con l'atto di appello.

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