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Data: 27/03/2022 12:00:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'articolo 60 della Costituzione[Torna su]
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [cfr. art. 88].
La ratio della norma[Torna su]
L'art. 60 della Costituzione � collocato all'interno della Parte II del testo costituzionale, dedicata alla disciplina della formazione e del funzionamento degli organi istituzionali dello Stato Italiano.
La storia[Torna su]
La disposizione costituzionale commentata prevede che l'elezione dei due rami del Parlamento avvenga in contemporanea, determinando un rinnovamento completo delle Camere, eccezion fatta per i senatori a vita. La versione originaria dell'art 60 della Costituzione fissava la durata in carica del Senato della Repubblica in sei anni, in modo da impedire la simultaneit� delle elezioni con quelle della Camera dei deputati. Con la riforma operata dalla l. Cost. 9 febbraio 1963 n.2, venne sancito che anche la legislatura del Senato ammontasse a cinque anni, al pari della Camera.
La proroga in caso di stato di guerra[Torna su]
Il secondo comma della norma costituzionale prevede una proroga alla durata quinquennale delle Camere, che deve essere deliberata tramite legge e solo in caso di guerra. I rigidi presupposti richiesti per la proroga rispondono all'esigenza di non consegnare alla maggioranza dell'organo legislativo uno strumento potenzialmente capace di determinare degli abusi di potere da parte del Parlamento. |
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