|
Data: 27/03/2022 12:00:00 - Autore: T.B.![]()
Il testo dell'articolo 60 della Costituzione[Torna su]
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [cfr. art. 88].
La ratio della norma[Torna su]
L'art. 60 della Costituzione è collocato all'interno della Parte II del testo costituzionale, dedicata alla disciplina della formazione e del funzionamento degli organi istituzionali dello Stato Italiano.
La storia[Torna su]
La disposizione costituzionale commentata prevede che l'elezione dei due rami del Parlamento avvenga in contemporanea, determinando un rinnovamento completo delle Camere, eccezion fatta per i senatori a vita. La versione originaria dell'art 60 della Costituzione fissava la durata in carica del Senato della Repubblica in sei anni, in modo da impedire la simultaneità delle elezioni con quelle della Camera dei deputati. Con la riforma operata dalla l. Cost. 9 febbraio 1963 n.2, venne sancito che anche la legislatura del Senato ammontasse a cinque anni, al pari della Camera.
La proroga in caso di stato di guerra[Torna su]
Il secondo comma della norma costituzionale prevede una proroga alla durata quinquennale delle Camere, che deve essere deliberata tramite legge e solo in caso di guerra. I rigidi presupposti richiesti per la proroga rispondono all'esigenza di non consegnare alla maggioranza dell'organo legislativo uno strumento potenzialmente capace di determinare degli abusi di potere da parte del Parlamento. |
|