Data: 27/03/2022 12:00:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'articolo 61 della Costituzione

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Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finch� non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Nuove Camere: elezione e prima riunione

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L'art. 61 Cost. riveste il fondamentale ruolo di stabilire - una volta venuta meno la precedente legislatura - la procedura per l'elezione e l'operativit� delle nuove Camere, al fine di evitare un pericoloso vuoto legislativo.

A seguito di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, in conseguenza ad una crisi politica o ad una naturale scadenza di mandato, entro 60 giorni dovranno essere elette le nuove Camere. Nel decreto di scioglimento, infatti, dovr� essere tassativamente indicata la data delle prossime elezioni politiche, nonch� il giorno entro cui sar� fissata la prima riunione delle nuove Camere.

La seduta d'inaugurazione dovr� essere effettuata entro 20 giorni dalle elezioni politiche. Pertanto, dallo scioglimento delle Camere alla prima seduta del nuovo Parlamento trascorreranno non pi� di tre mesi.

Vecchie Camere: poteri e doveri tra lo scioglimento e la nuova elezione

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Come gi� anticipato, l'art. 61 Cost. si preoccupa di dettagliare le attivit� che potranno essere svolte nei circa tre mesi che intercorrono dalla data di scioglimento a quella della nuova elezione.

La norma sancisce, innanzitutto, come i poteri delle precedenti Camere verranno prorogati fino a quando non saranno riunite le nuove Camere: i parlamentari uscenti, pertanto, rimarranno in carica sino a quando i nuovi non saranno subentrati nei propri poteri.

Per quanto attiene alle funzionalit� ad essi in capo, gli stessi risultano essere limitate a specifiche attivit�. Il Senato e la Camera, infatti, possono essere convocati qualora vi siano decreti non ancora convertiti in legge o se si presentano ragioni indifferibili, nonch� in "caso di guerra". Tuttavia, i disegni di legge che la precedente legislatura non aveva ancora approvato, decadranno con il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica.

Tali disegni di legge non sono per� da eliminare, in quanto, ai sensi dei regolamenti parlamentari, vi � la possibilit� - entro 6 mesi dalla proclamazione della nuova legislatura - di riproporre i medesimi progetti di legge, con identico testo, che la passata legislatura non era riuscita ad approvare.

Un'ultima precisazione: tale attivit� non deve essere letta come una proroga della precedente legislatura, ma come un preservare lo Stato da un dannoso vuoto di potere, lasciando la possibilit� per Senato e Camera di intervenire per questioni di ordinaria amministrazione, su materie rimaste in sospeso e in caso di guerra.


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