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Data: 01/04/2022 08:30:00 - Autore: Gabriella Lax
Quota TFR e ticket di licenziamento, l'esonero[Torna su]
Dall'Inps arrivano le istruzioni operative, alle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, per la corretta applicazione della proroga dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e del ticket di licenziamento. Nel messaggio n.1400 del 29 marzo 2022. Il provvedimento stabilisce, per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, limitatamente ai lavoratori ammessi all'integrazione salariale, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento). Gli esoneri riconoscibili anche per l'annualità 2022 sono autorizzati nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro. La novella legislativa ha esteso, anche per l'annualità 2022, il finanziamento a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Richiesta di applicazione dell'esonero[Torna su]
L'applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 (o in sede di integrazione della stessa domanda), e il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l'ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e al c.d. ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza. Le aziende interessate, in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all'Istituto. Per le quote di Tfr maturate sulla retribuzione persa, con il suddetto messaggio è stato precisato che le disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 non modificano la destinazione e l'assetto del TFR come determinati dal quadro normativo vigente; pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il Tfrpotrebbe seguire le seguenti destinazioni: - versamento ai Fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; - versamento al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296; - accantonamento presso il datore di lavoro.
Istruzioni operative per domande di esonero[Torna su]
Per avere l'esonero i curatori fallimentari o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall'Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale Agevolazioni" - una domanda di ammissione all'esonero. Ogni Struttura territoriale avrà cura di monitorare il "Portale Agevolazioni" al fine di prendere in carico le istanze di competenza per verificare se i lavoratori, per i quali l'esonero contributivo è richiesto, rientrino tra quelli beneficiari delle integrazioni salariali e se l'importo chiesto è congruo. L'operatore di Sede può accogliere/rigettare le domande di competenza della Struttura territoriale di appartenenza e il profilo di supervisore può visualizzare le domande di tutte le Sedi, ma non può gestire l'istruttoria. Le misure di esonero in argomento troveranno applicazione sulla matricola istituita ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale. Ove sussistano i presupposti che legittimano l'esonero, il CA "0Q" (istituito con il messaggio n. 3920/2020 e avente il significato di "Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 l'esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l'esonero dal versamento del contributo di cui all'art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)") dovrà essere assegnato: - con decorrenza dal mese di fruizione dell'esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l'esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al c.d. ticket di licenziamento; • - dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all'ultima interruzione alla quale si applichi l'esonero, se l'esonero è relativo soltanto al c.d. ticket di licenziamento. Si evidenzia che al ricorrere dell'ipotesi di cui al successivo paragrafo 4, ai fini della fruizione degli esoneri previsti dall'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente delle modalità operative sopra richiamate e di cui al paragrafo 5 del messaggio n. 3920/2020 – una nuova domanda di ammissione all'esonero. La nuova domanda potrà essere inoltrata solo dopo che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbia emesso specifico provvedimento di autorizzazione di estensione delle misure di esonero (ai periodi di godimento dell'integrazione salariale di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 109/2018 successivi alla sospensione di cui all'art. 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e di ripartizione degli oneri degli esoneri (quote TFR e c.d. ticket di licenziamento) per i singoli anni interessati. In tale circostanza, ove sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda e, conseguentemente, per l'assegnazione del CA "0Q", gli operatori di Sede avranno cura di verificare l'esatta durata dei periodi di integrazione salariale di cui all'articolo 44 del decreto[1]legge n. 109/2018, così da assegnare la decorrenza del suddetto codice di autorizzazione escludendo i periodi di fruizione del trattamento ordinario per "emergenza COVID-19". Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo determinati secondo quanto indicato nel citato messaggio n. 3920/2020, devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari dell'integrazione salariale di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018. Si evidenzia, inoltre, la necessità di verificare che, per i periodi oggetto di esonero dal versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, la procedura concorsuale non abbia provveduto a esporre nel flusso Uniemens anche i codici di versamento CF01, CF02 e CF11 afferenti ai lavoratori per i quali è stata inoltrata domanda di esonero. Qualora risulti che detti codici siano stati indebitamente utilizzati, la Struttura territoriale competente avrà cura di contattare la procedura concorsuale per i conseguenti adempimenti di rettifica, presupposto indispensabile per l'accoglimento della domanda di esonero. Istruttoria domande di liquidazione[Torna su]
Nell'ambito delle misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato possibile per le aziende che avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria alla data del 23 febbraio 2020, di chiedere il trattamento ordinario con causale "emergenza COVID-19", sospendendo la fruizione del trattamento straordinario in atto. Questa operazione ha, pertanto, determinato uno slittamento dei periodi di fruizione della CIGS concessa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018. Le previsioni di spesa relative all'anno 2020 contenute nei decreti di autorizzazione della misura, pertanto, potrebbero non corrispondere più al periodo di fruizione del trattamento, slittato nel 2021. In siffatta ipotesi gli organi della procedura e i rappresentanti dei lavoratori dovranno chiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR. Una volta ottenuto detto provvedimento, potranno inoltrare all'Istituto istanza di liquidazione delle quote di TFR secondo le modalità indicate al paragrafo 3.1 del messaggio n. 3920/2020. Si ricorda che, nella richiesta, dovranno essere indicati esclusivamente i dati (retribuzioni perse e numero di mesi) relativi ai periodi di fruizione del trattamento CIGS concessa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 e, non anche, quelli attinenti ai mesi di fruizione del trattamento ordinario per "emergenza COVID-19". Infine, prima di procedere all'istruttoria delle domande, gli operatori di Sede dovranno verificare che l'azienda abbia ottenuto l'attribuzione del CA "0Q"; in caso contrario dovranno invitare il responsabile della procedura concorsuale a presentare domanda di esonero. Si raccomanda, inoltre, di verificare che i lavoratori per i quali viene disposto il pagamento del TFR siano stati indicati nel decreto di autorizzazione della CIGS concessa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 e che l'importo complessivamente posto in pagamento non superi quello preventivato, comprese eventuali precedenti liquidazioni. |
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