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Data: 03/04/2022 08:00:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'articolo 65 della Costituzione[Torna su]
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore [cfr. artt. 84 c. 2, 104 c. 7, 122 c. 2, 135 c. 6].
La riserva di legge ordinaria[Torna su]
L'art. 65 della Costituzione è contenuto all'interno di quella parte della carta costituzionale dedicata alla disciplina della formazione e del funzionamento degli organi istituzionali dello Stato Italiano.
L'ineleggibilità[Torna su]
L'ineleggibilità costituisce una condizione che impedisce l'elezione del soggetto e che preesiste alla sua scelta da parte del corpo elettorale. Le cause di ineleggibilità delimitano le ipotesi in cui un cittadino non può essere eletto parlamentare. La categoria giuridica in commento viene distinta in relativa e assoluta. È relativa qualora derivi dallo svolgimento di un'attività che determina una situazione di vantaggio tale da favorire il soggetto rispetto agli altri candidati. Viene definita assoluta, invece, se concerne due posizioni non conciliabili.
L'incompatibilità[Torna su]
L'incompatibilità è una condizione che consente l'elezione del soggetto, ma impedisce di ricoprire contemporaneamente l'ufficio di parlamentare e di determinate altre cariche pubbliche. Le cause di incompatibilità, dunque, esprimono l'impossibilità di conciliare due posizioni e costringono il singolo a scegliere tra le diverse cariche. Sono incompatibili, tra le altre, la carica di parlamentare e quella di Presidente della Repubblica, membro del CSM, giudice costituzionale, etc. |
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