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Data: 03/04/2022 10:15:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'articolo 71 della Costituzione[Torna su]
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Potere di iniziativa legislativa nell'ordinamento italiano[Torna su] L'art. 71 della Carta costituzionale disciplina l'iniziativa legislativa, quale primo step del complesso iter legislativo.
Il procedimento di approvazione delle leggi è una fattispecie complessa, in cui si possono distinguere diverse fasi: fase di iniziativa, fase deliberativa e fase di integrazione dell'efficacia. La disposizione costituzionale in commento attribuisce il potere di iniziativa al Governo, a ciascun membro del Parlamento e agli organi a cui la legge lo attribuisce(comma 1), oltre che al popolo (comma 2).
L'iniziativa legislativa del Governo[Torna su]
Il Governo, che rappresenta il più importante organo cui è affidato il potere di iniziativa legislativa, quantomeno dal punto di vista statistico, può presentare disegni di legge, che devono essere deliberati dal Consiglio dei Ministri e autorizzati dal Presidente della Repubblica con decreto dallo stesso controfirmato.
L'iniziativa legislativa popolare[Torna su]
Il popolo, cui appartiene la sovranità secondo il dettato costituzionale, può esercitare il potere di iniziativa legislativa attraverso la presentazione di progetti di legge, che il Parlamento è tenuto ad esaminare.
Gli altri soggetti legittimati[Torna su]
L'art. 71 della Costituzione attribuisce il potere di iniziativa popolare anche a ciascun parlamentare, che può presentare individualmente proposte di legge alla Camera di appartenenza; al CNEL, nelle materie di sua competenza; ai Consigli regionali, cui l'art. 121 della Carta attribuisce espressamente la facoltà di fare proposte di legge alla Camera, senza alcuna limitazione per materia o territorio. |
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