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Data: 03/04/2022 08:15:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'articolo 79 della Costituzione[Torna su]
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [cfr. art. 75 c. 2]. Art. 79 comma 1 della Costituzione[Torna su]
Il primo comma dell'articolo definisce le modalità di applicazione di due provvedimenti di clemenza, che sono appunto l'amnistia e l'indulto. Si tratta di atti di natura eccezionale, che, per la loro notevole portata politica e sociale, richiedono un consenso rafforzato per essere concessi.
Art. 79 comma 2 e 3 della Costituzione[Torna su]
L'articolo prosegue con il secondo e il terzo comma, che pongono in essere ulteriori delucidazioni per far sì che l'adozione dei provvedimenti descritti avvenga con chiarezza e cautela. Di fatti, il secondo comma fissa un limite all'operatività, stabilendo che la legge di concessione dell'amnistia e dell'indulto debba indicare anche un termine specifico per l'applicazione.
Differenza tra amnistia e indulto[Torna su]
Si tratta di due istituti con cui lo Stato esercita il suo potere di clemenza nei confronti di chi si è reso responsabile penalmente. Considerata la loro rilevanza sotto il profilo giuridico e sociale, i provvedimenti hanno natura eccezionale e possono essere concessi solo in caso di specifiche esigenze contingenti. Leggi anche: - Indulto - Amnistia - Amnistia e indulto: differenze |
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