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Data: 02/04/2022 07:00:00 - Autore: Roberto PaternicòMancato o inesatto inserimento elenco telefonico"Ciò che rileva in caso di mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico non è tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della «perdita» può essere pretesa, se non in termini di «possibilità» e perdita di chance, suscettibile anch'essa di valutazione equitativa" ed in particolare, tale diritto ha "in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l'utenza telefonica afferisca ad un'attività professionale o commerciale".L'affermazione della Cassazione Civile n. 9565/2022 (sotto allegata) ribadisce quanto già statuito sull'argomento da Cass. civ. n.14916/2018; Cass. civ. n. 19342/2017 e Cass. civ. n. 19497/2017. Il casoLa vicenda prendeva le mosse dal ricorso di un avvocato che lamentava il danno da perdita di chance per il mancato inserimento nell’elenco telefonico del numero dello studio legale.
Nel merito, l’avvocato aveva visto respinta la sua domanda di risarcimento, poiché era stata ritenuta insussistente la prova del nesso di causalità tra la riduzione del fatturato dell’attività professionale e il mancato inserimento nell’elenco del recapito telefonico dello studio. Ma la Cassazione gli dà ragione. La perdita di chanceIn tema di "perdita di chance", il pregiudizio economico lamentato é dunque un danno da lucro cessante e nulla può escludere, quindi, che l'inserimento del nominativo del lavoratore autonomo negli elenchi telefonici possa favorire il suo reddito in termini di "maggiore ripresa", visto che "la perdita di chance" si sostanzia nel "sacrificio della possibilità di un risultato migliore" (v. Cass. civ. n.28993/2019). Nelle trattazione del caso in specie, la S.C. ha, ancora, osservato che il danno da perdita di chance "consiste non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito" (o, come nella specie, l'inadempimento) "ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale", dal momento che "il concetto di chance postilla una incertezza del risultato sperato", e "non di certo la sua certezza" (v. anche Cass. civ. n. 27287/2021). Pertanto, "l'ineludibile incertezza" si pone come connotato consustanziale alla "chance", rilevando cioè sul piano propriamente "eventistico", e non eziologico della fattispecie (Cass. civ. n.28993/2019). |
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