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Data: 05/04/2022 08:50:00 - Autore: Gabriella Lax
Sospensione dei termini per l'agevolazione prima casa[Torna su]
Con la circolare n. 8/E del 29 marzo 2022 (in allegato) l'Agenzia delle Entrate ha dettato chiarimenti sulla sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa, in virtù delle disposizioni del comma 6-quater dell'articolo 3 del Dl 228/2021 (decreto Milleproroghe), introdotto dalla legge di conversione 15/2022. È stato, infatti, il decreto Milleproroghe a modificare l'articolo 24 del Dl 8 aprile 2020, n. 23, e stabilire una seconda proroga dei termini di sospensione ai fini del riconoscimento delle agevolazioni prima casa, in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19. I termini sospesi iniziano nuovamente a decorrere dal 1° aprile 2022.
Termini di sospensione[Torna su]
I termini oggetto di sospensione sono, in particolare: - 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; - un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; - un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa"; - un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Le altre sospensioni previste[Torna su]
Ancora, nel provvedimento si legge che chi svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree a restrizione sanitaria per emergenza da aviaria e peste suina africana, il Dl n. 228/2021 ha fissato la proroga dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute riguardanti l'addizionale regionale e comunale all'Irpef effettuate dai sostituti d'imposta, nonché dei versamenti Iva, le cui scadenze ordinarie cadono del periodo 1° gennaio/30 giugno 2022. Per le Entrate non sono dovuti gli interessi sulle somme che saranno versate entro il 31/07/2022; non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022. Per l'Irap non corrisposta per errata applicazione dell'esonero previsto dal decreto Rilancio è il 30 giugno 2022 la scadenza entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19". |
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