Data: 04/04/2022 09:45:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'articolo 120 della Costituzione

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La Regione non pu� istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, n� adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, n� limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo pu� sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citt� metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumit� e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unit� giuridica o dell'unit� economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiariet� e del principio di leale collaborazione.


Il combinato disposto tra artt. 120 e 5 della Costituzione

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L'interpretazione dell'art. 120 della Costituzione deve essere effettuata alla luce del principio di unit� e indivisibilit� della Repubblica di cui all'art. 5 della Carta.
Nonostante il pieno riconoscimento degli enti locali, quali centri autonomi di imputazione e titolari di potest� normativa, statutaria, amministrativa e finanziaria, lo Stato � unitario, a livello territoriale e giuridico.
Ne sono la dimostrazione sia il divieto di istituire dazi o limitazioni alla circolazione tra una Regione e l'altra (art. 120, comma 1), sia il potere sostitutivo riconosciuto al Governo in caso di inerzia o di mancata attuazione della normativa da parte degli enti locali.

Divieto di limitazioni alla circolazione di beni e persone tra una Regione e l'altra

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L'art. 120, comma 1 della Costituzione sancisce espressamente dei limiti all'autonomia regolamentare delle Regioni, come corollario indefettibile dell'unitariet� e dell'indivisibilit� della Repubblica.
Nello specifico, non possono essere istituiti dazi di importazione o esportazione o limiti di qualunque tipo al transito delle merci tra le Regioni, in nome del bene superiore rappresentato dal mercato nazionale. L'istituzione di tasse infra-regionali, infatti, ne minerebbe l'unitariet�, con ripercussioni a livello nazionale.
Alo stesso modo, � fatto divieto alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione di cose, ma anche di persone.

Eccezioni alla libera circolazione di cose e persone tra Regioni

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Tuttavia, la libert� di circolazione tra Regioni pu� subire deroghe giustificate dalla necessit� di garantire l'attuazione di esigenze superiori, tra cui la salute pubblica, la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico.
In periodo di pandemia da Covid-19 abbiamo assistito, ad esempio, a un proliferare di ordinanze che hanno limitato lo spostamenti tra Regioni e tra Comuni, frutto di un arduo bilanciamento tra libert� di circolazione su tutto i territorio nazionale e tutela della salute.

I poteri sostitutivi del Governo

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L'art. 120, comma 2 della Costituzione riconosce al Governo il potere di intervenire in sostituzione di Regioni, Citt� metropolitane, Province e Comuni, in caso di inerzia o ritardo nelle materie di loro competenza.
In ogni caso, per garantire un elevato livello di autonomia delle Regioni e per evitare abusi da parte del potere esecutivo, la legge 131 del 2001 tratteggia in maniera chiara e precisa i confini del potere sostitutivo di cui all'art. 120, alla luce del principio di leale collaborazione e di proporzionalit�.
Nello specifico, il Governo deve preliminarmente assegnare agli organi regionali un termine per provvedere, decorso il quale pu� intervenire in sostituzione previa determinazione del Consiglio dei Ministri, adottata anche alla presenza del Presidente della Giunta.
In ordine al contenuto del potere sostitutivo, esso pu� consistere sia nell'adozione diretta dell'atto omesso da parte del Governo, sia nella nomina di un commissario ad acta.


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