Data: 04/04/2022 09:30:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'articolo 134 della Costituzione

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La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Il Giudice delle leggi: la Corte costituzionale

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L'art. 134 della Costituzione delinea le funzioni della Corte costituzionale.
Il legislatore ha scelto di assegnare determinate categorie di controversie, caratterizzate da particolare delicatezza e rilevanza, ad un organo giurisdizionale "speciale", sorretto da garanzie e da prerogative che si discostano rispetto a quelle dei giudici ordinari.
La Corte costituzionale, infatti, pu� essere definita come il Giudice che deve mirare a tutelare in ultima istanza la Carta fondamentale, fonti sovraordinata a tutte le altre nel sistema delle fonti (con il solo limite della primazia del diritto dell'Unione europea).
La delicatezza delle materie di sua competenza � dovuta, da un lato, alla particolare posizione che la Costituzione ricopre all'interno del sistema delle fonti, a cui tutti gli atti subordinati devono essere conformi; dall'altro, al fatto che il potere giurisdizionale della Consulta si esplica anche nei confronti del potere politico.

La prima sfera di prerogativa: i giudizi di legittimit� costituzionale

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Nel sistema delle fonti la Costituzione � posizionata all'apice, subordinata esclusivamente al diritto dell'Unione europea.
Per tale ragione, gli atti di rango subordinato, come leggi, atti avente forza di legge e fonti secondarie, devono essere conformi alla Carta.
Il sindacato costituzionale ha un ambito oggettivo di operativit� molto ampio, in cui sono ricompresi anche atti delle autonomie locali. Oltre alle leggi dello Stato, infatti, possono formare oggetto di giudizio di legittimit� costituzionale le leggi regionali e gli Statuti delle Regioni ordinarie.
Inoltre, lo stesso referendum abrogativo, per il fatto che ha la forza di determinare la caducazione di un atto avente forza di legge, pu� essere oggetto di tale sindacato.
Infine, il giudizio di legittimit� pu� riguardare le stesse leggi costituzionali e di revisione costituzionale, che devono seguire un certo procedimento e sottostare ai principi costituzionali fondamentali.
In caso di declaratoria di incostituzionalit�, si produce l'inefficacia dell'atto, con effetto retroattivo ed "erga omnes".

La seconda sfera di competenza: i conflitti tra poteri

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La Corte costituzionale �, altres�, il giudice che risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e quelli tra lo Stato e le Regioni, oltre che tra le Regioni.
Si tratta di ipotesi in cui il contrasto emerge al di fuori del singolo potere.
Nello specifico, a seconda del tipo di conflitto, si suole distinguere tra "vindicatio potestatis", nel caso in cui si lamenti che il potere viene esercitato da un organo che non ne � titolare, e c.d. conflitto per menomazione, laddove si contesti che il potere, seppur esercitato dal titolare, venga concretamente posto in essere in maniera distorta, scorretta.

La terza prerogativa: i giudizi contro il Presidente della Repubblica

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La Corte costituzionale giudica i reati presidenziali, dopo che il Capo dello Stato � stato messo formalmente in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune.
Si tratta di una materia particolarmente delicata, poich� questi reati determinano uno strappo vero e proprio all'interno del sistema istituzionale e politico.
In tal caso, la composizione della Corte riflette l'importanza di tali giudizi: la Consulta, infatti, giudica in composizione integrata, secondo quanto stabilito dall'art. 135, comma 7 della Costituzione, applicando, per quanto non disciplinato altrove, il codice penale e di procedura penale.


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