Data: 05/04/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Mantenimento dei figli da parte degli ascendenti

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La Cassazione interviene con due sentenze similari sulla questione del mantenimento dei figli da parte degli ascendenti nei casi in cui a tale onere non riescano a provvedere i genitori. In presenza di situazioni del genere la Corte evidenzia che l'obbligo degli ascendenti in relazione ai bisogni dei nipoti deve ritenersi di tipo sussidiario ossia subordinata all'obbligo che grava sui genitori, senza che rilevi a tal fine il fatto che uno dei genitori, come nei casi trattati, abbia difficoltà a dare il proprio contributo per il mantenimento dei figli.

Ricorda infatti la Corte di Cassazione che se il reddito è troppo basso per provvedere al mantenimento dei figli minori o maggiori di età ma non ancora autonomi economicamente, è possibile fare domanda per il reddito di cittadinanza, misura introdotta appositamente per contrastare povertà, disuguaglianze ed esclusione, nell'ambito di un quadro legislativo che comprende anche politiche attive per il lavoro. Questo il principio base espresso nelle sentenze dalla Cassazione n. 10450 e 10451 del 2022 (sotto allegate).

Mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti

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Passando ai casi concreti trattati dalla Cassazione, essi presentano i seguenti elementi comuni:

  • in entrambi i casi ci sono dei figli da mantenere, in uno però sono maggiorenni ma non economicamente sufficienti e poiché il padre è defunto la madre da sola non riesce a provvedere alle loro necessità visto che studiano e che la donna deve versare mensilmente e 250,00 per la locazione dell'immobile in cui vivono, nel secondo caso invece i figli sono due minori il cui padre non provvede alle loro necessità;
  • in entrambi i casi inoltre in sede di appello è stato disposto che al mantenimento debbano provvedere i nonni, solo che nel caso in cui sono presenti figli minori la madre non ha agito prima nei confronti dei marito e poi nei confronti degli ascendenti, ma ha richiesto subito l'aiuto dei nonni.

In entrambi i casi ovviamente gli ascendenti obbligati ad aiutare le nuore si sono opposti.

In particolare il nonno pensionato dei nipoti maggiorenni ha fatto presente che gli stessi hanno un'età tale da poter provvedere alle loro necessità e che dagli atti non è dato sapere quali sono le loro condizioni, ovvero se svolgono o meno qualche lavoretto per mantenersi. Lo stesso inoltre fa presente che a fronte della sua pensione mensile di 700 euro, la madre percepisce mensilmente 770 euro su un conto cointestato a titolo di pensione o reddito.

Il nonno dei minori invece contesta:

  • la mancata costituzione in mora preventiva del figlio da parte della nuora,
  • l'affermata certezza da parte della Corte del mancato contributo del padre al mantenimento dei figli
  • la ritenuta prova che ai minori, fino a quel momento, avesse provveduto solo la madre e i suoi genitori, ritenendo che spettasse a lui l'onere di dimostrare l'adempimento del figlio
  • la prova, ritenuta certa, del fatto che uno dei nipoti non lavorasse, mentre costui aveva fornito il nome del proprio datore.

Presupposti per il reddito di cittadinanza

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La Cassazione in entrambi i casi accoglie i ricorsi dei nonni dando motivazioni similari.

Per la Cassazione in entrambi i casi è evidente che i redditi esigui dei genitori, insufficienti per sostenere economicamente i figli, sono tali da ritenere sussistenti i presupposti necessari per poter accedere al reddito di cittadinanza, misura consistente nella erogazione di somme di denaro con cadenza mensile al fine di contrastare la povertà, l'esclusione sociale, le disuguaglianze e integrare il reddito famigliare.


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