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Data: 14/04/2022 13:30:00 - Autore: Giovanni Rosalba
Tabelle millesimali: a cosa servono[Torna su]
Le tabelle millesimali di proprietà indicano la quota di proprietà dei condomini e la loro comproprietà dei beni e sevizi comuni. Vai alla guida Tabelle millesimali La Suprema Corte ha tenuto a precisare che la loro utilità è quella di dare certezza della ripartizione delle spese comuni, potendo anche non essere presenti se i termini di maggioranza costitutiva e deliberativa vengono rispettati. (Cass. Sezioni Unite n. 18477/2010; Cass. civ. sez. II n. 3264 del 2005). Ordunque le tabelle millesimali sono utili perchè:
Tabelle millesimali tipologia Le tabelle millesimali possono essere divise in tre categorie:
Possono essere modificate e/o revisionate?[Torna su]
È principio notorio che le tabelle millesimali possono essere modificate o revisionate. La modifica è data dalle variazioni di consistenza delle singole unità immobiliari a seguito delle mutate condizioni dell'edificio o a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell'edificio o delle sue porzioni, che incidono in modo rilevante sull'originaria proporzione dei lavori (Cass. civ. 3701/1998; Cass civ. n.3001/2010) Si ha revisione allorquando vi è un obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari o quando ricorrono errori essenziali che attengono alla determinazione degli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti. (Cass. SS. UU. n.6222/1997 e Cass civ. 4421/2001). L'art. 69 n. 2 disp. att. c.c., prevede che le tabelle millesimali devono essere revisionate o modificate se sono conseguenza di un errore o se risulta alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni. Tabelle millesimali difformi da quelle legali[Torna su]
Nei casi in cui una delibera approvi delle tabelle millesimali difformi da quelle legali, la delibera è da ritenersi invalida. Infatti come sancito dall'unanime giurisprudenza se le tabelle millesimali sono deliberate in difformità all'art 1123c.c. serve l'unanimità di tutti i condomini, pena la nullità della delibera condominiale. (Cass. civ. n. 27016 del 2011; Tribunale di Pavia n. 1117/2020; Cass. Sezioni Unite n. 18477/2010; Tribunale di Crotone n. 662/2020). |
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