Data: 10/04/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Spesa disattivazione compagnia telefonica

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Le spese per il recesso anticipato dal contratto telefonico dal decreto Bersani sulle liberalizzazioni, non sono pi� dovute, fatte salve le spese giustificate dai costi dell'operatore che in ogni caso, come prevede il decreto 7/2007 "sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonch� comunicate, in via generale, all'Autorit� per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica."

Non sono quindi dovuti i costi di � 35,18 che un operatore chiede alla cliente con la quale non � intercorso un contratto scritto, in grado di renderla edotta delle condizioni generali dell'accordo.

Queste in sintesi le conclusioni della Cassazione nella vicenda di cui si � occupata con la sentenza n. 10039/2022 (sotto allagata).

La vicenda processuale

Un'utente cita innanzi al Giudice di Pace una nota compagnia telefonica, lamentandosi per l'illegittimo addebito della somma di 35,18 euro a titolo di spese di disattivazione dell'utenza.

Il Giudice di Pace in prima istanza e poi il Tribunale in qualit� di giudice di appello accolgono la domanda dell'utente, condannando la compagnia a restituire l'importo di 35,18 euro poich� "nessuna clausola contrattuale sottoscritta dall'appellata autorizzava la societ� a riscuotere detta somma."

Condizioni del contratto

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Nel ricorrere in Cassazione la compagnia telefonica solleva un articolato motivo di doglianza evidenziando che il ricorso dell'utente � stato accolto sul presupposto della pattuizione di una clausola di autorizzazione per l'addebito dei costi di disattivazione, tale clausola per�, come � emerso incontestabilmente, non � mai stata sottoscritta. "L'errore della sentenza consisterebbe nell'aver preteso, ai fini della sua efficacia, la sottoscrizione della clausola delle Condizioni generali di contratto che prevedeva l'addebito delle spese di disattivazione: il che avrebbe richiesto la stipulazione per iscritto del contratto di utenza telefonica non imposta n� ai fini della validit�, ma neppure ai fini della prova".

La compagnia osserva, sempre in relazione alle condizioni del contratto, che non spetta all'operatore accertare che l'utente abbia conoscenza o conoscibilit� del contratto. Spetta a quest'ultimo conoscere le condizioni generali del contratto che accetta, tanto pi� che le stesse sono reperibili facilmente sul sito ufficiale della compagnia. La ricorrente sottolinea inoltre che non vi � stata trattativa contrattuale, che il contratto di specie � di adesione, che la clausola che prevedeva il pagamento per la disattivazione non doveva essere approvata per iscritto perch� non vessatoria, e che le spese richieste per la disattivazione avevano, per cos� dire, ricevuto l'approvazione anche dell'AGCOM.

Compagnia telefonica responsabile per azione scorretta e abusiva

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La Cassazione rigetta il ricorso, condannando tra l'altro la compagnia ai sensi dell'art. 96 c.p.c perch� la stessa ha esercitato il suo diritto di azione con modalit� antigiuridiche, presentando in sede di legittimit� nuovi argomenti difensivi rispetto alla motivazione della sentenza di cui ha chiesto la Cassazione. Condotta inoltre abusiva perch� appesantendo il carico degli uffici giudiziari ha compromesso il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Dal punto di vista del motivo sollevato in ogni caso esso risulta illegittimo perch� la clausola che impone il pagamento di una somma determinata in caso di recesso dell'utente non � contenuta nel contratto, fatto che rende impossibile il giudizio della Corte visto che esso ruota proprio attorno alla stessa.

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