Data: 15/04/2022 09:30:00 - Autore: Corrado C. Manni

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: cos'�

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Come noto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore pu� essere effettuato in caso di riorganizzazione delle attivit�, determinata dal decremento degli introiti dell'impresa, al fine di permettere alla societ� la continuit� dell'attivit� ed evitare la chiusura dell'impresa e cos� salvaguardare l'impiego di altre risorse occupate nella medesima azienda.

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In tali casi, l'interruzione del rapporto lavorativo � causata da un involontario decremento dell'attivit� che determina il mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa, che pu� derivare da ragioni legate ad un impronosticabile decremento degli introiti e/o dal deciso aumento delle spese di gestione d'impresa.

Legittimit� del licenziamento per g.m.o.

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E' ormai consolidato, peraltro, l'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo il licenziamento per g.m.o. anche in assenza di una situazione di crisi aziendale o di difficolt� in ambito economico-patrimoniale, dovendosi limitare la verifica del giudice alla effettivit� della riorganizzazione precedente il licenziamento.

L'art. 3 L. 604/1966, infatti, richiede, per la valutazione della legittimit� del licenziamento, unicamente l'esistenza di ragioni inerenti l'attivit� produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo funzionamento regolare; ragioni dalle quali non pu� essere escluso pregiudizialmente il perseguimento di una pi� efficiente gestione o di una maggiore produttivit� o, ancora, un aumento della redditivit� dell'impresa.

Pertanto, �, in ogni caso, sicuramente meritevole di protezione l'obiettivo del datore di lavoro di tutelare la sopravvivenza e la competitivit� dell'azienda con le modalit� e l'organizzazione delle risorse e della produzione che ritenga pi� opportune, senza che tali scelte possano essere sindacate in sede giurisdizionale (ex multis Cass. n. 13015/2017).

� opportuno ricordare che la Corte di Cassazione, nelle sue pi� recenti pronunzie, ha stabilito che � legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per ragioni addotte alla riorganizzazione dell'attivit� produttiva e dell'organizzazione del lavoro dirette ad una migliore efficienza gestionale, che determini un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una posizione lavorativa (Cass. sent. n. 9468/2019; Cass. n. 25201 del 2017).

Inoltre, secondo l'orientamento della Corte di legittimit�, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3 legge n. 604/1966, � ravvisabile anche soltanto per obblighi di diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una pi� efficiente e produttiva gestione aziendale (Cass. sent. n. 13015/2017).

In tal senso, talune mansioni possono essere accorpate a quelle di altri dipendenti o suddivise tra pi� lavoratori, ognuno dei quali se le vedr� aggiungere a quelle gi� espletate, per salvaguardare l'esigenza di sopravvivenza, ma anche di maggiore efficienza dell'impresa.

Riorganizzazione aziendale e obbligo di repechage

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Secondo la costante giurisprudenza di legittimit�, quando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, non � applicabile n� il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non pi� necessaria, n� il criterio della impossibilit� di repechage, in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili (ex multis: Cass. n. 7046 del 2011).

In tali situazioni, ferma la condotta in buona fede e correttezza, cui deve essere informato ai sensi dell'art. 1175 c.c. ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio, � stato ritenuto che possa farsi riferimento, pur nella diversit� dei rispettivi regimi, ai criteri che la L. n. 223 del 1991, art. 5 prevede per i licenziamenti collettivi e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianit�, non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico - produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilit� tra i dipendenti (Cass. n. 16144 del 2001; Cass. n. 11124 del 2004).

Inoltre si rileva che con l'ordinanza n. 1386 del 18.01.2022, la Cassazione ha affermato che, nell'ambito dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repechage deve ritenersi assolto laddove sia provata l'assenza di collocazioni alternative all'epoca del recesso datoriale e non in un momento successivo. Pertanto spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilit� di repechage del dipendente licenziato solo nel momento in cui � espressa la volont� di recedere e non in un momento successivo.

Per quanto espresso, laddove il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si identifichi nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di pi� posizioni fungibili, in quanto occupate da lavoratori con professionalit� sostanzialmente omogenee, non essendo utilizzabile il criterio della impossibilit� di repechage, il datore di lavoro deve improntare l'individuazione del soggetto da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, ai sensi dell'art. 1175 c.c.

Avv. Corrado C. Manni


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