Data: 11/04/2022 10:00:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'articolo 81 della Costituzione

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Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento � consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non pu� essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilit� del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princ�pi definiti con legge costituzionale.

Il principio dell'equilibrio tra entrate e spese

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L'articolo 81 della Costituzione � contenuto all'interno della Sezione dedicata alla formazione delle leggi.
Il primo comma della disposizione costituzionale in parola sancisce il fondamentale principio di contabilit� pubblica dell'equilibrio tra le entrate e le spese. Il garante del summenzionato equilibro � lo Stato, e, in particolare, il Governo e il Parlamento, che sono investiti di tale compito con funzioni differenti.

L'approvazione del bilancio

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Il comma 4 della norma costituzionale sancisce che spetta alle Camere approvare annualmente i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
Il bilancio dello Stato � un documento giuridico-contabile che indica le entrate (come l'imposizione fiscale e i redditi derivanti dai giochi pubblici) e le uscite dell'amministrazione statale (spesa pubblica) relative a un determinato periodo di tempo (cd. anno finanziario). All'interno di tale arco temporale, si determina l'esercizio finanziario, ovvero un ciclo completo di gestione finanziaria.
Il disegno di legge di stabilit� deve essere presentato dal Governo al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno.
Richiamando espressamente l'art. 81 della Costituzione, la legge 196/2009 ha stabilito che la legge di stabilit� possa prevedere nuove o maggiori spese, nei limiti della presenza di nuove o maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive.

Eccezionalit� dell'indebitamento e i parametri dell'Unione Europea

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In linea con quanto sancito dal comma 2 in relazione all'eccezionalit� dell'indebitamento, il comma 3 dell'art 81 della Costituzione stabilisce che, all'interno della stessa legge che importi nuovi o maggiori oneri, siano indicati i mezzi per farvi fronte. L'equilibrio tra entrate e spese e il ricorso all'indebitamento risultano fortemente condizionati dai vincoli sanciti dalle norme europee. A seguito dell'approvazione del Trattato di Maastricht del 1993, i bilanci degli Stati membri devono rispettare determinati parametri indicati dall'U.E, tra cui: il debito pubblico non pu� essere superiore al 60% del PIL, il disavanzo pubblico, cio� le spese non coperte, non deve superare il 3% del PIL, l'inflazione non pu� superare l'1,5% il tasso medio calcolato sui tre Paesi con l'inflazione pi� bassa.


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