Data: 11/04/2022 10:30:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'articolo 82 della Costituzione

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Ciascuna Camera pu� disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorit� giudiziaria.

Le inchieste della Camera in Italia

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L'art. 82 della Costituzione si occupa di tutte quelle questioni, di interesse pubblico, che meritano un approfondimento. La Carta Costituzionale, pertanto, a tal fine, permette al Parlamento di creare apposite commissioni di inchiesta che perseguano il fine di indagare su tali aspetti, cos� da riferirne al Parlamento.

In Italia sono state svariate le commissioni di inchiesta create per fare chiarezza su vicende controverse. Nel secondo dopoguerra, ad esempio, la Camera ha indagato sulla miseria e sulla disoccupazione; � poi toccato, durante la costruzione dell'aeroporto di Fiumicino, alla verifica sulle condizioni dei lavoratori; fino ad arrivare al grave espandersi della mafia in Sicilia.

Ci sono poi state commissioni istituite con il fine di approfondire episodi noti, a titolo esemplificativo, si cita: il disastro del Vajont dell'anno 1963; la fuga di materiali tossici a Seveso nell'anno 1976; la morte della giornalista Ilaria Alpi nell'anno 1994; il sequestro di Aldo Moro; la morte di Giulio Regeni in Egitto nell'anno 2021.

Le Commissioni di inchiesta: struttura e composizione

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Le Commissioni di inchiesta sono formate da senatori e deputati selezionati dalla Presidenza della propria Camera di appartenenza, ai sensi della proporzionalit� di rappresentanza dei partiti e su delega dell'Assemblea.

Tali commissioni potranno essere bicamerali o monocamerali. Una volta costituite hanno l'obiettivo di raccogliere qualsivoglia informazione fondamentale sull'argomento oggetto della Commissione. Hanno piena autonomia e vantano poteri ispettivi: le rispettive Camere non avranno diritto a nominare delle Commissioni concorrenti, nonch� interferire nel loro operato.

Cos� come statuito dalla Costituzione, le Commissioni di inchiesta presentano i medesimi poteri istruttori - e le relative limitazioni - dell'autorit� giudiziaria in fase preliminare, in ogni giurisdizione (civile, penale o amministrativa). Ci� implica che i poteri a queste attribuiti consentono, sempre a titolo esemplificativo, di: richiedere documentazione, interrogare testimoni, prescrivere sequestri e perizie, disporre perquisizioni. Possono, pertanto, porre in essere ogni attivit� utile ad approfondire i fatti.

Ad ogni soggetto interpellato nel procedimento dovr� essere garantito il diritto al contraddittorio, alla difesa e ai principi del giusto processo. Inoltre, ogni documentazione facente parte del procedimento di inchiesta dovr� essere coperto dal segreto professionale.

Si precisa, infine, che l'art. 82 Cost. non prevede soltanto l'istituzione di Commissioni di inchiesta, ma anche la possibilit� per i cittadini di indagare su fatti poco chiari. Tra gli strumenti che consentono tale possibilit� si segnala, ad esempio, l'interrogazione parlamentare, l'interpellanza, la mozione e la risoluzione.


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