Data: 12/04/2022 09:30:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'articolo 90 della Costituzione

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Il Presidente della Repubblica non � responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi � messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La responsabilit� del Presidente della Repubblica

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L'art. 90 della Costituzione disciplina la responsabilit� del Presidente della Repubblica. Questi non � tendenzialmente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, a garanzia del ruolo terzo, autonomo ed imparziale che esso ricopre.
Lo scopo � quello di evitare condizionamenti da parte degli altri poteri dello Stato, in particolare della Magistratura.
Anzitutto, il Presidente della Repubblica non � politicamente responsabile per gli atti istituzionali. La responsabilit� politica, in questo caso, � assunta infatti dai Ministri competenti o dai Ministri proponenti (se vi � una proposta): attraverso l'istituto della controfirma, sono i singoli Ministri che ne rispondono di fronte al Parlamento.
Il Capo dello Stato �, invece, responsabile dei fatti commessi come privato cittadino, dei quali si ritiene per opinione maggioritaria che risponder� una volta cessato dalla carica e sempre che non siano decorsi i termini di prescrizione.

I reati presidenziali

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Il Presidente della Repubblica non � giuridicamente responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, n� penalmente n� civilmente.
Gli unici due casi in cui si fonda la sua responsabilit� sono per alto tradimento e per attentato alla Costituzione, che costituiscono i cosiddetti reati presidenziali.
Per "alto tradimento", nello specifico, si intende ogni comportamento doloso che si concretizza in una violazione del giuramento di fedelt� alla Repubblica.
Con l'espressione "attentato alla Costituzione" si fa invece riferimento ad ogni comportamento doloso finalizzato a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare deliberatamente la Carta costituzionale.
i reati presidenziali sono fattispecie comunque d difficile configurazione nella realt� e, peraltro, non sono previste n� all'interno del codice penale n� della legislazione complementare.

La messa in stato d'accusa

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Laddove il Capo dello Stato ponga in essere uno dei reati presidenziali, il Parlamento in seduta comune delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri la messa in stato d'accusa. Il giudizio si svolge davanti alla Corte costituzionale, la quale � integrata per tale evenienza da sedici membri sorteggiati da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilit� a senatore, che l'organo legislativo compila a cadenza di nove anni con le stesse modalit� stabilite per la nomina dei giudici orinari della stessa Corte, ovvero in seduta comune, a scrutinio segreto e con maggioranza qualificata.
La Corte costituzionale, laddove ritenga che la condotta del Presidente della Repubblica integri reato, applica la pena prevista dalla legge, nonch� sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.


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