Data: 12/04/2022 09:30:00 - Autore: T.B.

Il testo dell'articolo 90 della Costituzione

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Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La responsabilità del Presidente della Repubblica

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L'art. 90 della Costituzione disciplina la responsabilità del Presidente della Repubblica. Questi non è tendenzialmente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, a garanzia del ruolo terzo, autonomo ed imparziale che esso ricopre.
Lo scopo è quello di evitare condizionamenti da parte degli altri poteri dello Stato, in particolare della Magistratura.
Anzitutto, il Presidente della Repubblica non è politicamente responsabile per gli atti istituzionali. La responsabilità politica, in questo caso, è assunta infatti dai Ministri competenti o dai Ministri proponenti (se vi è una proposta): attraverso l'istituto della controfirma, sono i singoli Ministri che ne rispondono di fronte al Parlamento.
Il Capo dello Stato è, invece, responsabile dei fatti commessi come privato cittadino, dei quali si ritiene per opinione maggioritaria che risponderà una volta cessato dalla carica e sempre che non siano decorsi i termini di prescrizione.

I reati presidenziali

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Il Presidente della Repubblica non è giuridicamente responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, né penalmente né civilmente.
Gli unici due casi in cui si fonda la sua responsabilità sono per alto tradimento e per attentato alla Costituzione, che costituiscono i cosiddetti reati presidenziali.
Per "alto tradimento", nello specifico, si intende ogni comportamento doloso che si concretizza in una violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Con l'espressione "attentato alla Costituzione" si fa invece riferimento ad ogni comportamento doloso finalizzato a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare deliberatamente la Carta costituzionale.
i reati presidenziali sono fattispecie comunque d difficile configurazione nella realtà e, peraltro, non sono previste né all'interno del codice penale né della legislazione complementare.

La messa in stato d'accusa

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Laddove il Capo dello Stato ponga in essere uno dei reati presidenziali, il Parlamento in seduta comune delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri la messa in stato d'accusa. Il giudizio si svolge davanti alla Corte costituzionale, la quale è integrata per tale evenienza da sedici membri sorteggiati da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che l'organo legislativo compila a cadenza di nove anni con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici orinari della stessa Corte, ovvero in seduta comune, a scrutinio segreto e con maggioranza qualificata.
La Corte costituzionale, laddove ritenga che la condotta del Presidente della Repubblica integri reato, applica la pena prevista dalla legge, nonché sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.


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