Data: 12/04/2022 11:00:00 - Autore: Antonio Sansonetti

Il precedente del Tribunale di Roma in tema di usura

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Se da un lato la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione del 18 settembre 2020 n. 19597 ha posto (per il momento) fine alle controversie che per anni hanno occupato i Tribunali italiani circa l'usura genetica o sopravvenuta presente nei mutui, dall'altro la sentenza del Tribunale di Roma n. 2188 del febbraio 2021 sembra aver riaperto i giochi sul lato piano ammortamento alla francese che genererebbe attraverso l'utilizzo del regime di capitalizzazione composta un costo occulto per il consumatore a prescindere dall'accettazione, esplicita o tacita, da parte dello stesso.

Secondo il Tribunale di Roma, ricalcolando la rata in regime di capitalizzazione semplice emergerebbe, nei mutui con piano di ammortamento alla francese, un costo occulto a carico del mutuatario dato dal differenziale scaturito dal minor importo della rata.

Tale maggiore onere va inserito nel calcolo del TEG ed incide inevitabilmente sulla determinazione del tasso reale ed affettivo del mutuo. Il ricalcolo con il regime semplice può portare come conseguenza alla nullità della pattuizione degli interessi e quindi di fatto alla gratuità del mutuo.

Il regime di capitalizzazione composta genera anatocismo

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Ma non è tutto, il Tribunale di Taranto, con innovativa sentenza del 29.03.2022 n. 796, affronta un altro aspetto della vicenda legata al tipo di regime utilizzato nel ricalcolo arrivando ad affermare che il regime di capitalizzazione composta alla "francese" genera anatocismo, che come noto è illecito ai sensi dell' art. 1283 c.c., decretando, dopo aver fatto ricalcolare l'ammortamento graduale nel "regime semplice", "la non debenza delle poste anatocistiche".

Anatocismo insito nella formula di "equivalenza finanziaria"

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Nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Taranto si legge come nel piano di ammortamento c.d. "alla francese" la capitalizzazione è composta, in tal caso l'anatocismo è insito nella formula di "equivalenza finanziaria" propria del calcolo della rata di mutuo. Il consulente tecnico d'ufficio ha, nel corso dell'istruttoria, evidenziato le differenze che passano tra un ammortamento in capitalizzazione semplice ed uno in capitalizzazione composta. Rispettando i principi propri del metodo "alla francese" [rata costante; pagamento di una quota capitale e una quota interessi; uguaglianza tra il debito iniziale e la somma delle quote capitali presenti in ogni singola rata; equivalenza (relativa) tra il capitale erogato e la somma dei valori attuali delle rate], il primo ammortamento non produce anatocismo.

E' emerso, dunque, che il sistema di ammortamento della somma presa a mutuo dall'attore nasconde una pratica illegittima, in quanto infrange il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

Poiché il carattere imperativo della norma conduce al mancato riconoscimento della pattuizione o del comportamento difforme dalla disciplina positiva esistente, il consulente nominato dal giudice ha accertato gli interessi illegittimamente capitalizzati ed, epurati tali addebiti, ha correttamente ricostruito il piano di ammortamento con il metodo alla francese in capitalizzazione semplice, mantenendo comunque immutati i parametri contrattuali.

L'anatocismo non porta alla gratuità del mutuo

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Il mutuatario, afferma il Tribunale di Taranto, non può gravarsi delle poste "anatocistiche" e gli vanno addebitati i soli interessi corrispettivi senza operare alcuna capitalizzazione.

Tuttavia l'appurato anatocismo, conclude il giudice pugliese, non porta alla gratuità del mutuo (a differenza del superamento del tasso soglia usura) e le poste anatocistiche possono essere rimborsate solo in caso di regolare pagamento del mutuo.


Avv. Antonio Sansonetti

Patrocinante in Cassazione, esperto nel diritto bancario

E-mail: avv.sansonettiantonio@gmail.com


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