Data: 20/04/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Direttiva UE 2019/1152: condizioni di lavoro

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Lo schema di decreto (sotto allegato) che attua la Direttiva Europea 2019/1152 (sotto allegata) sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili � stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 marzo 2022.

Il testo � stato trasmesso alle Camere per acquisirne il parere.

Vediamo quali sono le novit� pi� interessanti.

Rapporti di lavoro interessati

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Il diritto all'informazione degli elementi essenziali del contratto riguarda le seguenti tipologie di contratto:

  • lavoro subordinato, compreso quello agricolo a tempo determinato o indeterminato, anche parziale;
  • lavoro intermittente;
  • collaborazioni continuativa organizzata dal committente art. 2 Dlgs n. 81/2015;
  • collaborazione coordinata e continuativa art. 409 co. 1 c.p.c (esclusi quelli co. 4 lett. c);
  • prestazione occasionale art. 54 bis dl 50/2017;
  • lavoro subordinato presso PA e enti pubblici economici;
  • lavoro domestico;
  • lavoro marittimo e della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente.

Obbligo informativo del datore

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Il datore di lavoro deve comunicare in modo trasparente, chiaro, completo e in modo conforme agli standard per quanto riguarda i soggetti disabili, le informazioni del decreto, in formato cartaceo o elettronico, conservando copia della prova di avvenuta trasmissione e ricezione.

Le informazioni devono essere inoltre conservate con modalit� che consentano al lavoratore di accedervi in qualsiasi momento.

Informazioni da comunicare

Il datore deve comunicare al lavoratore tutta una serie di informazioni elencate nell'art. 4 del decreto, tra le quali figurano:

  • identit� delle parti, compresi i co-datori;
  • luogo di lavoro;
  • sede e domicilio del datore;
  • inquadramento, livello, qualifica lavoratore;
  • data di inizio del rapporto di lavoro;
  • tipologia del rapporto (indicando il termine finale per i contratti a termine);
  • identit� delle imprese utilizzatrici per il lavoro in somministrazione;
  • durata del periodo di prova, se previsto;
  • diritto alla formazione, se prevista;
  • durata di ferie e congedi vari;
  • importo retribuzione o altro compenso e modalit� di erogazione;
  • orario di lavoro, variabilit� e preavviso minimo prima della prestazione lavorativa se il lavoro � soggetto a variazioni;
  • enti e istituti a cui erogare contributi previdenziali e assicurativi;
  • procedura e termini per il recesso del lavoratore e del datore.

Dette informazioni possono essere assolte con la consegna del contratto di lavoro in forma scritta o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di cui all'art. 9 bis dl. 510/1996.

Le norme e i contratti collettivi sono reperibili sul sito del Ministero del Lavoro e per i dipendenti pubblici sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Obblighi informativi ulteriori sono poi previsti in caso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, in base a quanto disposto dall'art. 1 bis e nel caso in cui le prestazioni lavorative debbano svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 2.

Il decreto dispone inoltre che il datore o il committente debbano comunicare per iscritto al lavoratore anche le modifiche del contratto in corso quando la variazione non dipende da modifiche legislative regolamentari o del contratto collettivo, entro il primo giorno in cui decorrono gli effetti della modifica.

Spetta al lavoratore denunciare il mancato, ritardato, inesatto o incompleto assolvimento degli obblighi informativi che gravano sul datore all'Ispettorato del lavoro che, dopo i necessari accertamenti, pu� irrogare le dovute sanzioni.

Nel caso in cui a tali obblighi non provvedano le PA, tale condotta � valutabile ai fini della responsabilit� dirigenziale e della misurazione delle performance.

Prescrizioni minime condizioni di lavoro

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Il capo III dello schema dedicato alle prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro si occupa di disciplinare i seguenti argomenti:

Durata del periodo di prova

Il periodo di prova non pu� durare pi� di sei mesi, a meno che non sia diversamente previsto dai contratti collettivi.

Nei rapporti a tempo determinato la durata del periodo di prova deve essere proporzionato alla durata del contratto stesso e al tipo di mansioni. In caso di rinnovo il periodo di prova � escluso.

Se sopravvengono eventi imprevisti come malattia, infortunio, congedo di maternit� o paternit� obbligatori il periodo di prova � prolungato nella misura corrispondente all'assenza.

Cumulo di impieghi

Il datore non pu� vietare al dipendente di svolgere altra attivit� lavorativa al di fuori dell'orario lavorativo, n� trattarlo in modo deteriore.

Tale divieto � consentito solo se:

  • l'altra attivit� comporta rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore;
  • occorre garantire il servizio pubblico nella sua integrit�;
  • se sussiste conflitto d'interessi tra le due attivit�.

Sono esclusi da queste regole i lavoratori marittimi e delle pesca.

Prevedibilit� minima lavoro

Il lavoro che non prevede la predeterminazione dell'orario non pu� essere imposto, a meno che il lavoro si svolga comunque entro ore e giorni predeterminati o il lavoratore non venga informato con un ragionevole periodo di preavviso sull'incarico o la prestazione da eseguire.

In assenza delle uno o entrambe le condizioni il lavoratore ha diritto di rifiutare l'esecuzione della prestazione, senza subire conseguenze disciplinari.

Il datore deve altres� fornire al lavoratore informazioni di dettaglio sul numero minimo di ore minime retribuite garantite.

La revoca di un incarico o di una prestazione programmate, se non comunicato con un congruo preavviso, prevede il riconoscimento in favore del lavoratore della retribuzione pattuita o una somma a titolo di compensazione non inferiore al 50% della somma convenuta per la prestazione annullata.

Condizioni prevedibili, sicure e stabili

I lavoratori con una anzianit� lavorativa di sei mesi possono chiedere al datore condizioni di lavoro pi� stabili, sicure e prevedibili. Richiesta che in caso di rigetto pu� essere ripresentata a distanza di sei mesi.

Tale volont� deve essere manifestata in forma scritta entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, decorso un anno da questa data il diritto di precedenza si estingue. Questa regola non vale per i lavoratori pubblici i marittimi, i domestici e quelli del settore della pesca.

Formazione obbligatoria

La formazione obbligatoria che deve essere erogata al lavoratore in base alla legge o ai contratti collettivi deve svolgersi all'interno dell'orario di lavoro.

Questa regola non riguarda la formazione necessaria a conservare o rinnovare una qualifica professionale, a meno che il datore non vi sia tenuto per legge o in base ai contratti collettivi.

Tutele dei lavoratori

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Alla tutela dei lavoratori sono dedicate le disposizioni che riguardano:

  • meccanismi di risoluzione rapida delle controversie, come l'arbitrato e il tentativo di conciliazione, fatto salvo il diritto di adire l'autorit� giudiziaria e quella amministrativa;
  • il diritto dei lavoratori di rivolgersi all'Ispettorato nazionale del Lavoro, che ha poteri sanzionatori nei confronti del datore che ha tenuto condotte ritorsive o che comunque hanno determinato effetti sfavorevoli per il lavoratore;
  • il divieto di disporre il licenziamento del lavoratore che si � limitato ad esercitare un suo diritto e la garanzia per il lavoratore di chiedere al datore i motivi delle misure adottare, motivi che rappresentano un onere probatorio per il datore se la controversia finisce in sede giudiziaria.


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