Data: 15/04/2022 07:00:00 - Autore: Maria Luisa Missiaggia

Assegno di divorzio se si ha un reddito?

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La domanda è tra le più comuni, poiché viviamo in un'epoca in cui la maggior parte delle donne e delle mamme hanno una attività lavorativa.
Purtroppo, è anche vero che, salvo eccezioni, ancora non si è raggiunta una totale parità di reddito fra marito e moglie. Questo può anche dipendere dal fatto che la donna spesso sceglie di occuparsi della cura dei figli, e di conseguenza, almeno per i primi anni di vita dei piccoli, sacrifica la parte lavorativa. Un ménage familiare di questo tipo consente al marito/papà di concentrarsi sulla carriera e di raggiungere una posizione reddituale migliore rispetto a quella della moglie.

La legge 898/1970

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Il pensiero comune è che quando marito e moglie divorziano, il coniuge economicamente più forte è tenuto a contribuire al mantenimento dell'altro più debole, ma non è sempre così.
A tal proposito è opportuno sottolineare che l'articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio (legge 898/1970, come modificata dalla legge 74/1987) stabilisce che "il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per il coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro l'assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
Come stabilito per legge, il primo dei presupposti che il coniuge richiedente deve soddisfare per ottenere l'assegno divorzile è quello di non possedere i mezzi e/o capacità adeguati a provvedere al proprio e personale mantenimento.
Ciò significa che una giovane donna che ha un buon reddito, anche se inferiore a quello del marito, potrebbe vedersi rigettata la richiesta di corresponsione di assegno divorzile.

Cosa dice la Cassazione

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La Cassazione sul tema in oggetto con la sentenza 10226/2022 ha preso una posizione precisa, ribaltando il pensiero comune in presenza di determinati presupposti. Difatti anche se moglie ha un proprio reddito, se si considera la lunga durata del matrimonio e la sproporzione fra i redditi delle parti l'assegno divorzile va corrisposto.
Per la Suprema Corte gli anni di vita matrimoniale, nei quali i redditi percepiti da entrambe le parti sono stati condivisi per la conduzione della vita matrimoniale, devono essere tenuti in considerazione per la corresponsione dell'assegno divorzile.
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A ben vedere, qualora il marito non dimostri di aver subito una contrazione del reddito rispetto all'epoca in cui conviveva con la coniuge, è giusto che la ex moglie continui a beneficiare del tenore di vita goduto in costanza del matrimonio.
Chiaramente, oltre alla durata del matrimonio, i giudici dovranno tenere in considerazione anche l'età della donna che richiede l'assegno. Difatti, la capacità lavorativa di una giovane donna, non si può paragonare con quella di una donna ultrasettantenne, che senza dubbio ha minori prospettive di aumento reddituale.

Conclusioni

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Pertanto, in risposta alla domanda, se il marito non dimostra di aver diminuito il suo reddito ed il matrimonio è durato molti anni, il giudice, considerando la capacità lavorativa, potrebbe accogliere la domanda di assegno divorzile anche se la donna ha un'attività lavorativa che le frutta un buon reddito.

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