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Data: 13/04/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Termini di decorrenza prescrizione compenso avvocato[Torna su]
Il diritto al compenso dell'avvocato decorre dall'esaurimento dell'affare, dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato. Queste le sintetiche precisazioni contenute nell'ordinanza della Cassazione n. 11500/2022 (sotto allegata) chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da due avvocati che si sono visti respingere in sede di merito la richiesta del pagamento del compenso per l'attività svolta per una cliente, per prescrizione del relativo diritto. La vicenda processualeDue avvocati ricorrono in sede giudiziaria per far valere il loro diritto al pagamento del compenso per l'attività svolta in favore di una loro assistita. Il Tribunale però rigetta la richiesta dichiarando il diritto prescritto e ritenendo inammissibile il giuramento deferito. Errato il dies a quo della prescrizione del compenso[Torna su]
I due avvocati nel ricorrere in Cassazione, sollevano pertanto i seguenti motivi di doglianza:
Il diritto al compenso non si prescrive dalla riscossione delle somme della conciliazione[Torna su]
La Cassazione accoglie solo il primo motivo del ricorso dichiarando inammissibili i restanti. Fondato infatti il primo motivo sollevato perché il giuramento è stato deferito ritualmente in fase istruttoria con atto sottoscritto da una parte, come risultante nella nota riprodotta nel ricorso. Inammissibile invece il secondo motivo perché la mancata contestazione dell'inadempimento non vale come ammissione della mancata estinzione del debito. In ogni caso, rilevano gli Ermellini, l'indagine sul contenuto delle dichiarazioni o il comportamento in sede processuale della parte sono valutazioni rimesse all'apprezzamento del giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità. Il terzo motivo è parimenti inammissibile per la Corte in quanto il dies a quo da cui cioè inizia a decorrere la prescrizione del diritto al compenso dell'avvocato coincide:
Non rileva pertanto la data successiva alla conciliazione intercorsa con la cliente in cui un delegato ha riscosso le somme derivanti dall'accordo conciliativo. Leggi anche Onorari avvocati: quando si prescrivono? |
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