Data: 21/04/2022 17:00:00 - Autore: Giuseppe Mantia

Vaccino Covid: i rilievi di incostituzionalità

In tema di eventi avversi da vaccinazione e tutela della salute il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia con ordinanza[1] n 00351/2022 REG.PROV.COLL del 22 marzo 2022, evidenzia la necessità della prova[2] di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno alla salute del singolo, compreso il tampone pre vaccino atto a trovare il Co.Vi.D./19 e formare il chiaro quadro clinico della sperimentazione.

La probabilità scientifica è, infatti, soggetta ad un algoritmo che deve tenere conto di tutte la potenziali variabili pensabili e non, per garantire il rispetto dei principi illuministici di legalità, ragionevolezza, proporzionalità, prevenzione ed estrinsecazione del concetto weberiano di Stato come detentore del «monopolio dell’uso legittimo della forza fisica» e mai prevaricazione[3].

I rilievi di incostituzionalità segnalati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana giungono anche a Roma.

Con 5 ordinanze del 1 aprile 2022 (numeri 3793. 3805, 3806, 3807 e 3808) il TAR Lazio Sezione Prima Bis, Presidente ed Estensore Dott. Riccardo Savoia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tutti i decreti legge e leggi relativi all’obbligo vaccinale e di ben 106 provvedimenti di sospensione a carico di Carabinieri, Militari, appartenenti a Guardia di Finanza, Polizia e Vigili del Fuoco, oltre a note e circolari basate sulle stesse norme.

In particolare, scrive il TAR Lazio: “Vista l’ordinanza 22 marzo 2022 n.351 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità lumeggiate dedotte anche nel presente ricorso; ritenuto pertanto necessaria la riconvocazione del Collegio nella camera di consiglio del 22 marzo u.s., onde assumere le determinazioni conseguenti; considerato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa; tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali sia a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità, dall’altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli a quo); ritenuto conseguentemente di sospendere il giudizio sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ultimo provvedimento della Corte costituzionale che definirà il giudizio relativo alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle leggi dalla predetta ordinanza;”

I rilievi del giurista

In ragione di ciò il Giurista solleva ed osserva:

1. i dubbi sulla validità dell’approccio vaccinale[4], introdotto in una fase emergenziale, (sul presupposto dello stato di eccezione/emergenza/necessità) è avvenuto:

- senza idoneo tampone pre vaccinale volto a garantire l’individuazione del soggetto sano, di quello con Co.Vi.D. (sintomatico o asintomatico), di quello guarito con immunità naturale e la genuinità della cartella clinica del somministrato; senza tenere conto dei farmaci esistenti, di quelli che sono stati approvati come cure alterative[5] e che i manuali di immunologia sconsigliano la vaccinazione durante la pandemia[6] perché i coronavirus danno immunità scarsa e transitoria, quando la danno. Come bene afferma il dott. Citro nella sua relazione al senato[7] “I virus a RNA a catena singola non sono vaccinabili. A questo gruppo appartengono i coronavirus, certi flavivirus (Dengue), RSV, HIV, Ebola, Zika… Non si possono vaccinare poiché la loro instabilità genetica determina continue mutazioni (quasispecie1), che ostacolano la produzione di vaccini, mettono ad alto rischio di complicanze (ADE), non funzionano e causano vaccinoresistenza. La formazione di mutanti è in letteratura anche per SARS-CoV-22. Le quasispecie possono essere indotte anche da vaccini tradizionali (virus attenuati), ma in quelli anti SARS-CoV-2, ingegnerizzati a partire dalle sequenze per la spike, le quasispecie sono ancora più frequenti, rendendo critica l’efficacia vaccinale e favorendo le reinfezioni[8]. Con i virus a RNA a catena singola, non solo è difficile ottenere l’immunità di gregge, ma sono proprio i vaccini a indurre le più pericolose varianti: lo si è visto soprattutto nel Regno Unito e in Israele[9]. Emerge da quanto detto che “il virus per sopravvivere corre e muta come una Ferrari/mercedes” ed “il ricercatore del vaccino corre pure su una ferrari/mercedes che è una semplice cinquecento special dinnanzi alle mutazioni/instabilità del virus”;

- senza tenere conto dei farmaci esistenti, di quelli che sono stati approvati come cure alterative[10];

2. Uno studio su Nature dimostra che alcuni soggetti erano già immunizzati contro SARS-CoV-2 per aver contratto 17 anni prima il SARS-CoV-1, grazie alla memoria dei linfociti T4 e T8 che hanno prodotto un gamma interferone contro la proteina N di SARS-CoV-2. Nello stesso studio si riportano 31 persone che non avevano mai avuto infezioni da SARS o da CoViD-19 eppure possedevano linfociti T specifici per SARS-CoV-2. È altamente improbabile che la vaccinazione prevenga l’infezione da SARS-CoV-2 e le varianti eluderanno completamente la neutralizzazione anticorpale. Come mai la ricerca ha puntato tutto sulla neutralizzazione della spike, che è la porzione più mutevole del virus? Vuol dire partire già sconfitti dalle inevitabili e scontate mutazioni di fuga dal vaccino.[11]

3. il problema della vaccinazione che non impedisce al vaccinato di contagiarsi, ricontagiarsi e contagiare[12].

4. Il 22 marzo 2022 il CGA Sicilia nell’ordinanza 351/2022 evidenzia che: e l’assenza di tampone pre vaccino non ha consentito di individuare il portatore Co,Vi.D. 19 (positivo e/o asintomatico) e mette in discussione l’attuale validità della decisione del Consiglio di Stato n. 7045/2021, che ha ritenuto legittimo, in assenza della voce “eventi avversi“ nell’algoritmo di calcolo, l'obbligo vaccinale contro il virus SarsCoV-2 per il personale sanitario, “atteso che i vaccini non hanno efficacia immunizzante”.

5. Il DL 24 del 24 marzo 2022, a conferma di quanto sollevato dal CGA, prevede, infatti, il tampone per il rientro al lavoro dei “sospesi” e discrimina ulteriormente fino al 31.12.2022 i medici, RSA, personale amministrativo sanitario e ultra cinquantenni e fino al 15.06.2022 gli insegnanti e personale scolastico.

6. In ragione di ciò la validità dell’approccio vaccinale[13] al Co.Vi.D. 19 è messa in discussione, anche nell’attuale fase (31 marzo 2022) di cessazione dell’emergenza e stante, come detto, l’approvazione di alcuni farmaci che consentono la terapia dei soggetti contagiati[14].

7. È evidente che, la mancanza della “voce eventi avversi nella formula dell’algoritmo e stante il notorio accrescersi degli eventi avversi, e l’assenza di farmacovigilanza attiva, il principio costituzionale di solidarietà non può giustificare la compromissione della salute del singolo atteso che il principio di precauzione impone:

a. di ascoltare tutta la scienza ed i medici e non solo alcuni (i cui studi, di clinica e di patologia, non sono noti e soprattutto non sono noti i criteri in base ai quali sono stati scelti e come sono stati selezionati loro ed i loro selezionatori) ;

b. di non usare terapie che, pur sulla base di dati non completi (come è nella procedura di autorizzazione condizionata), non è certo che assicurino più benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo si ripercuote sull’intera collettività.

c. di non indurre l’angoscia di potere infettare e portare alla ricerca de vaccino.

d. di ascoltare i manuali di immunologia che non consigliano di vaccinare in pandemia.

e. Di considerare che il numero dei posti letto nella sanità italiana è passato da 530 mila del 1981 a 191 mila del 2017,

f. L’algoritmo che stabilisce il nesso di causalità[15] tra vaccino e gli effetti avversi “assolve” il vaccino quando i danni o la concausa si verificano con due settimane di distanza dalla vaccinazione[16].

g. Il rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti covid 19 dal 27/12/2020 al 27/12/2021 dimostra “che su 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate il tasso di eventi gravi è di 17,6 e che le stime sono parecchio sottostimate.

h. È necessario che AIFA fornisca i dati di tutti i casi classificati come casi di “nessuna correlazione” e con quale giustificazione scientifica è stato escluso il nesso causale.

i. L’efficacia dei vaccini è discutibile laddove le due popolazioni di vaccinati e non vaccinati non sono state randomizzate in modo corretto dando vita ad un Errore Sistematico, detto Bias.

8. Conseguentemente anche la decisione de Consiglio di Stato n. 1381 del 28 febbraio 2022[17] non è attendibile atteso che i soggetti vaccinati sono in grado di infettarsi, infettare e reinfettare.

9. La vaccinazione, infatti, non tutela l’interesse del singolo laddove l’evento avverso lo colpisce e, colpendolo, colpisce l’interesse collettivo nel cui contesto il singolo è inserito.

10. Irrazionale e non scientifico è il ricorso, in assenza di tampone pre vaccino e voce eventi avversi, al bilanciamento tra interessi atteso che l’evento avverso che colpisce il singolo non può soccombere a vantaggio dell’interesse collettivo.

11. Il singolo evento avverso si somma agli altri singoli eventi avversi e diventa collettivo come risulta dalla equazione:

Evento avverso da vaccinazione : al singolo = evento avverso da vaccinazione : alla collettività.

Evento avverso, tampone prevaccino, effetto positivo, dati ISS e AIFA, completamento ciclo vaccinale : salute = vaccino : cure alternative

12. È di tutta evidenza che la scelta di commercializzare un vaccino presuppone delle valutazioni lato sensu «assiologiche» di gravità e rigore completamente diverse rispetto a quelle coinvolte – per esempio – nella scelta dell’investimento finanziario più vantaggioso tra quelli disponibili sul mercato a tutela della differente gravità delle conseguenze generabili da una scelta erronea.

13. Le decisioni basate sui «coefficienti probabilistici» devono tenere conto che se l’ipotesi dell’esistenza del nesso di condizionamento si basa su coefficienti «medi o bassi», e risulta falsa, le conseguenze sono devastanti (condanna dell’innocente), in qualche modo assimilabili a quelle dell’inoculazione del vaccino. Ecco perché la probabilità deve essere vicinissima a 100[18] e gli algoritmi usati sino ad oggi non lo sono. [19]

14. Quanto detto dimostra l’inidoneità dell’imposizione di un obbligo vaccinale selettivo e dimostra la disparità di trattamento rispetto alla generalità dei consociati.

15. Le idi di marzo hanno condotto a liberare la porta dell’emergenza dalla chiusura, hanno condotto alla realizzazione della decisione del CGA Sicilia del 22 marzo 2022 ed alla stesura del DL 24 del 24 marzo 2022 con i conseguenti riflessi sul nesso causale che lega l’evento, il fatto, lo stato all’azione e viceversa.

16. Sorgono così nella mente del Giurista una serie di domande che meritano una risposta.

17. In assenza di tampone pre vaccinale e dato che l’efficacia del vaccino nel prevenire la diagnosi di infezione da SarsCoV2 è pari al 63% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale[20] che effetti ha prodotto nei e sui sanitari vaccinati? Ha ampliato il contaggio ? Quanti sanitari hanno contratto il covid dopo la prima dose? Quanto dopo la seconda? Quanto dopo la terza? E quanti sono stati asintomatici? hanno contagiato, ricontagiato?

18. In assenza di tampone pre vaccinale e di farmacovigilanza attiva “la pressione sulle strutture sanitarie” è stata favorita? L’emergenza è stata circoscritta o amplificata? Il cittadino, le cui necessità di assistenza sanitaria non possono essere trascurate, sono state adeguatamente soddisfatte in situazioni di costante emergenza?

19. Il rispetto per la vita giustifica lo stato di emergenza? La democrazia Costituzionale è rivolta ad impedire il ritorno del totalitarismo di massa, frutto di un “sovrano” che nega il diritto del diritto alla vita sociale, morale e libera e crea mezzi monetari illimitati e moneta fiduciaria senza aurea riserva?

20. È necessario vaccinare in presenza di forme lievi che il sistema immunitario del paziente riesce a controllare ?

21. È necessario vaccinare in presenza di forme severe dove si riscontra un’eccessiva risposta immunitaria[21] che può portare alla morte del paziente o a danni irreversibili agli organi?

22. molti sopravvissuti devono affrontare problemi di salute anche gravi a lungo termine, con compromissione delle aspettative e della qualità della vita, generando un carico aggiuntivo sui sistemi sanitari?

23. l’efficacia di quasi tutte le terapie in questione dipende dalla tempestività nella somministrazione, cosa che risulta facile e non difficile[22], considerato che il DL 24 del 24 marzo 2022 ammette che l’uso del tampone consente il rientro in servizio perché individua con tempestività l’esordio della patologia da SARS-COV-2 e la durata del cd. periodo finestra ed intercetta un ammalato entro la stringente tempistica raccomandata dai cari produttori.

24. Tutto ciò unito al fatto che la vaccinazione e gli eventi avversi non impedisce al vaccinato di contagiare, ricontagiarsi e ricontagiare[23], porta a rivedere e superare le argomentazioni sviluppate dalla decisione del Consiglio di Stato n. 7045/2021 ed a ritenere inesatto, illegittimo, infondato l'obbligo vaccinale contro il virus SarsCoV-2 per il personale sanitario.

25. Gli studi esistenti dal 2009 sui virus a RNA dimostrano che il virus si replica negli individui che sono in stress ossidativo permanente. Questo determina il mal funzionamento di uno scudo molecolare che ci protegge dalla replicazione dei virus e dei carcinogeni ambientali che spingono gli oncogeni a formare le neoplasie. Sulla base di questi studi è stata creata una terapia per ripristinare le riserve di una molecola chiamata glutatione e ristabilire cosi un equilibrio chiamato redox omeostatico cellulare e bloccare la replicazione del virus. Terapia che ha funzionato anche sui batteri e i virus farmaco resistenti applicata anche sugli ammalati di cancro[24].

26. Nel 2020, in piena pandemia, il protocollo Puccio accompagnato da alcune pubblicazioni scientifiche è stato reso pubblico[25] ;

27. Ad Ottobre 2020, l’Università della Giordania conferma ché aumentando le riserve di glutatione le persone non sarebbero morti di Covid[26].

28. Lo “stato di emergenza” e lo “stato di eccezione” sono termini che si susseguono in violazione della Costituzione (artt. 1, 4, 32), del trattato di Norimberga e di altre violazioni[27], dal 30.01.2020 ad oggi e fino al 31.12.2022, salvo altre sorprese.

29. Stato di emergenza e stato di eccezione richiedono il rispetto del vivente diritto vigente e delle garanzie Costituzionali.

30. Il diritto è come il respiro: la vita.

31. Il diritto alla vita impone che, se vai in stress ossidativo, hai bisogno di glutatione[28] e non di tachipirina e vigile attesa. Chi ogni giorno si immerge in mare, sa bene che, se va in apnea, ad un certo punto deve risalire e respirare, sa bene che non deve restare sott'acqua in vigile attesa intubato con mascherina.

32. A differenza degli atti di eccezione del sovrano[29], nello stato di emergenza, l’autorità politica ha bisogno di diritto per creare diritto, nel rispetto del diritto alla vita, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, contemplato dall’art. 15 della medesima Convenzione.

33. L’eccezione (stato), essendo “non pensata” (dall’uomo)[30] fino al momento in cui si verifica (ma è pensabile nel potenzialmente pensabile/infinito alla ricerca della cura del sé)[31], necessita di un'adeguata soluzione rispettosa del diritto vigente, altrimenti è “fuori regola ed abusiva, illegittima, non rispettosa del diritto alla vita”.

34. L’emergenza (stato), essendo “pensata” e prevista (ad es. alluvione), presuppone una regola che la definisca nel rispetto del diritto.

35. Eccezione ed emergenza sono entrambe situazioni e "Stati" che necessitano di una norma che ne fissi i presupposti di ricorrenza e le modalità normative, mediante cui disciplinarla nel rispetto del diritto alla vita.

36. Lo stato di eccezione non garantisce il diritto vigente, quando asserisce di precedere il diritto e «l’autorità "sostiene" di non avere bisogno di diritto per creare diritto»[32].

37. L’eccezione, in quanto non pensata dai pensatori pensanti, fino al momento in cui non si verifica, non può in alcun modo giustificare, per la sua carica di originarietà ed emancipazione da vincoli che la precedano, la sospensione del diritto e dei diritti, perché non è frutto di una discussione parlamentare.

38. Conseguentemente, l’ambizione dell’eccezione ad essere o di essere eccezione costituente, fondativa di un nuovo ordinamento[33], è in radice anticostituzionale. Sotto quest’aspetto, lo stato di eccezione confluisce nella complessa problematica del potere costituente.

39. La produzione del diritto, a mezzo di un atto amministrativo (politico)[34], è la prima censura che discende dal ricorrere allo stato di eccezione (schmittiano) o allo stato di emergenza con l’esplosione della pandemia.

40. Tutto ciò trova conferma in Schmitt quando definisce lo stato di eccezione come di «caso estremo di emergenza», ma si tratta di una «emergenza esterna, come pericolo per l’esistenza dello Stato o qualcosa di simile”.

41. Eccezione ed emergenza implicano il rispetto del diritto, attraverso la norma che ne fissa i presupposti di ricorrenza e le modalità normative mediante cui disciplinarla.

42. L’emergenza non giustifica in alcun modo l’irruzione della decisione politica ed il diritto della politica sulla forma della norma fondamentale frutto di un ordinamento giuridico (Kelsen) perché «la decisione non è libera da ogni vincolo normativo e deve rispettare nell’età del costituzionalismo democratico gli istituti di garanzia costituzionale ed il principio di proporzionalità quale metodologia di coordinamento dei principi nel moderno pluralismo costituzionale.

43. Le limitazioni al diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale devono essere proporzionate ai motivi di sanità o di sicurezza, che le giustificano secondo l’art. 16 della Costituzione, e devono sempre essere sindacabili davanti a un giudice, non solo sul piano sostanziale dell’esistenza del presupposto dello stato di emergenza e del rispetto del criterio di proporzionalità, ma anche sul piano formale della conformità all’ordinamento del tipo di provvedimento che stabilisca quelle limitazioni.

44. Perché ciò sia possibile, è sufficiente che le norme superiori del sistema determinino gli organi autorizzati ad applicarle, determinandone il contenuto della norma da produrre.

45. Si parla di formalismo giuridico della teoria pura, intendendo la necessità di una regolamentazione delle forme o dei modi di produzione del diritto.

46. La teoria generale del diritto dice come bisogna statuire e come farlo in modo tale che la norma prodotta appartenga ad un dato ordinamento giuridico e quindi sia «giuridica», onde garantire la produzione e l’applicazione del diritto.

47. Si tratta di un unico processo guardato da due punti di vista: o da quello della norma inferiore o da quello della norma superiore, « . . . la produzione della Costituzione ha luogo applicando la norma fondamentale. La produzione delle norme giuridiche generali, mediante la legislazione e la consuetudine, avviene applicando la costituzione; e la produzione di norme giuridiche individuali, mediante le sentenze giudiziarie e le decisioni amministrative, avviene applicando le norme generali ora viste. Soltanto l'esecuzione dell'atto coercitivo, ordinato in queste norme individuali — ultimo atto nel processo di produzione del diritto —, ha luogo in applicazione delle norme individuali che lo determinano, senza produrre a sua volta un'altra norma. L'applicazione del diritto è quindi produzione di una norma inferiore sulla base di una norma superiore, oppure esecuzione di un atto coercitivo statuito da una norma »[35].

48. In questo quadro e stante la SPERIMENTAZIONE selettiva sulla Vita Umana, i dati ISS e della Protezione civile che dal raffronto nel periodo 30.01.2021 - 31.12.2021 e 1.01.2021 -31.01.2021 dimostrano un aumento della mortalità dopo l’introduzione della campagna vaccinale inasprita ingiustificatamente il 18 marzo 2022 con l’estensione contraddittoria (fine emergenza) dell’obbligo vaccinale selettivo nei confronti di medici e RSA e ultra cinquantenni fino al 31.12.2022, è ingiustificata la scelta dell’Italia e di altri Paesi di non esercitare il diritto di deroga agli obblighi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo contemplato dall’art. 15 della medesima Convenzione (il rispetto del diritto alla vita).

49. L’iperproduzione di doveri che si protrae da oltre due anni e per i medici RSA giunge sino a tre anni 31.12.2022, è avvenuta ed avviene in violazione del rispetto delle garanzie e della proporzione corpo/diritto/salute/tempo/spazio[36], e non costituisce valida sospensione del diritto, che la Cedu autorizza «in caso guerra o in caso di altre pubbliche calamità che minacciano la vita della nazione (…) nello stretto limite richiesto dalla situazione».

50. In ragione di quanto detto, è stata violata anche la solidarietà atteso che il medico che secondo coscienza e scienza manifesta il dissenso/consenso (non previsto nei moduli di consenso vaccinale) rispetto al consenso /dissenso viene punito con il mantenimento ingiustificato da motivi sanitari (fine emergenza) dell’obbligo vaccinale fino al 31.12.2022 è necessaria l’immediata cessazione delle condotte lesive della dignità umana poste in essere con la vaccinazione selettiva.

51. Il graduale ritiro dei doveri, al venir meno dei motivi di sanità, lascia sul campo una massa di domande di tutela di beni della vita e di giustizia di un’intensità non inferiore al grado di penetrazione e diffusione dei doveri che hanno contraddistinto lo stato di emergenza.

52. Si tratta di domande che invocano la tutela dei diritti sia in senso verticale, nella direzione dei poteri pubblici, che in senso orizzontale, nei rapporti privati ed i relativi danni devono essere risarciti.

53. La democrazia Costituzionale è volta ad impedire il ritorno del totalitarismo di massa, frutto di un Sovrano che nega il diritto del diritto alla vita sociale morale e libera[37].

54. La recente vicenda del Donbass dimostra che non vi sono ragioni di guerra e che uno dei due capi di Governo (Ucraino o Russo) non dice la verità (basta chiedere alla popolazione Ucraina di rispondere alla domanda : avete o non avete subito dal 2014 ad oggi limitazioni e violazioni alla persona? per porre fine alla vicenda).

55. La resistenza alla violazione del corpo è il frutto di una ricerca della verità e di un’esistenza concreta che ha portato nel secolo scorso, a causa dei governanti che hanno ingannato il mondo, al processo di Norimberga ed alla “banalità del Male”.

56. E' evidente che l'algoritmo utilizzato per giustificare la "necessità" della vaccinazione è incostituzionale laddove non tiene conto: della mancanza di tampone pre vaccinale idoneo a garantire la genuinità della cartella clinica del somministrato, l'assenza di farmacovigilanza attiva, l'assenza di eventi avversi, la non inclusione dalle cause di decesso degli eventi maturati dopo le due settimane dalla vaccinazione, l'inefficacia della copertura una dose e basta, due dosi e ..., l'assenza di un criterio valido per escludere l'immunità naturale, il motivo per cui i sanitari asintomatici non sono stati monitorizzati nei reparti in cui operano, il motivo per cui dal 1997 ad oggi hanno tolto i posti letto nelle strutture sanitarie, il motivo per cui le cure esistenti dal 2009 come terapia CRApu non sono state utilizzate dalla scienza Ufficiale ed altro ancora.

57. Aggiungo, infine, che non sono noti i criteri in base ai quali sono stati selezionati i membri del CTS e dei loro selezionatori e di quali testi e prove si sono avvalsi .

58. "vano delle scene il diletto ove non miri a preparare l'avvenire"

59. La difesa del corpo, che è patria (die Heimat), che la dignità e la fierezza dei Padri costituenti mostrano al mondo, ammonisce tutti, giuristi e non, che occorre:

- il coraggio intellettuale, qualità principe dello studioso che ha il vero senso della vita ed il coraggio di dire la verità ed allontanare i calunniatori;

- il corpo sano e che occorre allontanare per sempre “la banalità del Male” e vedere nelle diversità della natura i migliori dei migliori;

- usare tutte le terapie esistenti[38] e non solo alcune frutto di un pensiero discriminante;

- valorizzare la terapia al plasma iperimmune di De Donno[39]

- costruire davvero con cuore/anima/rispetto la PACE, e guardare ed ascoltare ogni istante con senso critico, oltre il pensiero unico deficitario (che ha tolto Pubblica ad Istruzione), oltre i confini di quell’universo ideale cui diamo il nome di globalizzazione.


[2] STELLA F., I saperi del giudice. La causalità e il ragionevole dubbio, Milano, 2004

STELLA F., Leggi scientifiche e spiegazione causale in diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento, Milano, 1975 (seconda edizione, ampliata ed aggiornata, 2000)

[3] WEBER M., La politica come professione, Roma, 1997

[4] vedi immunità naturale..

[8] Bolgan L, COVID-19 - il vaccino. www.studiesalute.it

[11]Suthar MS et al, Durability of immune responses to the BNT162b2 mRNA vaccine. bioRxiv 2021.09.30.462488.

[13] vedi immunità naturale..

[18] F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 348 ss. ; C. G. HEMPEL, Turns in the Evolution of the Problem of Induction, in Synthese, n. 46, 1981, trad. it. Nuovi sviluppi del problema dell’induzione, in ID. Oltre il positivismo logico, cit., p. 60 ss.

[20] Il rapporto dell’ISS, aggiornato al 5 febbraio 2022, indica che l’efficacia del vaccino nel prevenire la diagnosi di infezione da SarsCoV2 è pari al 63% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, del 51% tra i 91 e 120 giorni, del 40% oltre 120 giorni dalla seconda dose e del 67% in chi ha avuto la terza dose. Ciò posto, l’argomento della scarsa incidenza della vaccinazione nel contrastare la trasmissibilità del virus - tratto dalla constatazione che i soggetti vaccinati sono in grado di infettarsi e infettare - si rivela parziale e inidoneo a scardinare la razionalità complessiva del meccanismo normativo in questione.

[21] L’assenza di tampone in sede vaccinale e l’avere sconsigliato (circolare Rezza Ministero della salute) un test pre vaccinale dimostra che hanno annullato il quadro clinico iniziale, non accertano la presenza di Co.Vi.D. nel soggetto da vaccinare e gli causano un danno e diffondono il virus e/o infezione…e violano l’immunità naturale favorendo l’ADE

[22] Terapia CRAPu…e cure alternative….. https://zenodo.org/

[27] - carenza assoluta di potere in capo al capo dell’Ufficio, che non può introdurre limitazioni al diritto allo studio e trattamenti di dati vaccinali non previsti da alcuna norma di legge; - violazione del considerando n. 36 del regolamento UE 953-2021 e dell’art. 1, comma 6, del d.l. n. 111 del 6.8.2021 (la cd. certificazione verde si ottiene non solo in seguito ad avvenuta vaccinazione, ma anche in virtù di certificazione medica, laddove si sia già contratto il Covid o di tampone); - violazione dell'art. 4 d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021 d oggi modificato…), dal quale non discende alcun obbligo vaccinale per gli studenti universitari; - errore laddove si ritiene che un soggetto non vaccinato espone operatori sanitari e pazienti al rischio di contagio atteso che anche il vaccinato contagia e ricontagia; - la terapia genica sperimentale in corso di somministrazione è basata sulla proteina-S degli “spike” del ceppo virale originario di Wuhan, ormai non più in circolazione, avendo il coronavirus subito decine di migliaia di mutazioni; - non può esservi obbligo vaccinale avente ad oggetto farmaci sperimentali, tali essendo i sieri in questione, sottoposti a farmacovigilanza (passiva e non attiva), per i quali viene demandato al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di fornire la relazione finale sugli studi clinici; - non è possibile nel nostro ordinamento porre un obbligo vaccinale basato su farmaci sperimentali, ostando a ciò il regolamento UE 2014, artt. 28 e segg., e l’art. 32 ultimo comma Cost., il quale vieta trattamenti contrari alla dignità umana; - nell’VIII rapporto dell’AIFA, sono segnalati eventi avversi gravi in oltre il 13% dei casi; inoltre, il database europeo “Eudravigilance”, basato esclusivamente sulla vigilanza passiva, annovera ben 23 mila morti e oltre 2 milioni di eventi avversi; - nella seduta del Parlamento europeo n. B9-0475/2021 del giorno 23.9.2021 è stata proposta l’istituzione di un «Fondo europeo di risarcimento per le vittime dei "vaccini contro la COVID-19"»; - le cifre afferenti a morte ed eventi avversi causati dai vaccini sono ampiamente sottostimate a causa del fatto che la farmacovigilanza passiva si basa su segnalazioni spontanee; - il cospicuo numero di deceduti e gravi invalidi in seguito alla somministrazione dei farmaci sperimentali in questione (ad es. nel Regno Unito la mortalità dei giovani nel 2021 sarebbe aumentata del 47% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, specie per miocarditi) esclude la configurabilità di un “obbligo vaccinale” ex art. 32 Cost.; l’obbligo di vaccinazione dell’art. 4 d.l. n. 44/2021 è illegittimo costituzionalmente per la violazione dell’art. 117 Cost. e cioè per il mancato rispetto del Trattato di Norimberga sul libero consenso alle sperimentazioni, e per la violazione dell’art. 3 Cost.; sussiste il pregiudizio irreparabile per il diritto allo studio ed alla salute;

[28] https://sfero.me/article/non-mi-vaccino-almeno-3-motivi Loretta Bolgan….Giovanni Puccio….Massimo Coppolino….

[29] Nota 2

[30] In ragione di ciò lo stato di necessità quando si verifica esiste ed è reale.

[31] https://www.google.it/books/edition/Apologia_di_Socrate_Critone/Ap-cDwAAQBAJ?hl=it&gbpv=1&printsec=frontcover La cura di sé, della propria anima, e la ricerca del bene costituiscono per Socrate il compito più alto per l’essere umano e il suo dono alla città di Atene.

[32] C. Schmitt, Le categorie, op. cit., p. 34.

[33] B. De Giovanni, Kelsen e Schmitt. Oltre il Novecento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 33 ss.

[34] C. Schmitt, Le categorie del “politico”, Il Mulino, Bologna, 1972, p. 39

[35] La dottrina pura del diritto (I960), trad. di M. G. Losano, Torino, 1966

[36] F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 16 “D’altra parte, è lo stesso Stella ad ammettere esplicitamente che la condizione delle varie branche della scienza giuridica, osservate nel quadro delle dinamiche «relazionali» che le legano l’una all’altra, debba definirsi in termini di autonomia relativa dei sistemi di senso e perciò delle singole discipline giuridiche: i limiti dell’autonomia stanno ad indicare che l’autopoiesi è un progetto già di per sé interdisciplinare che può fornire la chiave di comprensione de dottrine giuridiche interdisciplinari, come quelle che vanno sotto il nome di «teoria generale del diritto», di «teoria della giustizia», di «filosofia del diritto», di «sociologia del diritto», di «diritto ed economia», di «diritto e scienza», di «diritto ed etica». Ecco dunque perché la soluzione dei problemi della modernità non può essere affidata, in via esclusiva, al diritto penale; tutte le discipline giuridiche sono chiamate a costruire insieme un «sistema di senso», che dia le risposte più adeguate alle sfide della modernità.

[37] H.L.A. Hart, Il concetto del diritto, Einaudi, Torino, 1965, pp. 122 ss.

R. Dworkin, La giustizia in toga, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 153 ss.

M. Foucault, Le parole e le cose, Rizzoli, Milano, 1985, p. 353.

A. Kojève, Lezioni sull’eternità, il tempo e il concetto, in Aa.Vv., Interpretazioni hegeliane, La Nuova Italia, Firenze, 1980, pp. 169 ss14. N. Elias, Il processo di civilizzazione, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 665 ss.

E. Lévinas, Dal sacro al santo. Cinque nuove letture talmudiche, Città Nuova, Roma, 1985, p. 102.

F. Rosenzweig, La stella della redenzione, Vita e Pensiero, Milano, 2008, pp. 426 ss.


Tutte le notizie