Data: 17/04/2022 11:00:00 - Autore: Gianpaolo Aprea

Posti auto in condominio

N� l'assemblea, n� il regolamento possono prevedere l'attribuzione esclusiva e definitiva dei posti auto in condominio. E' quanto ha chiarito la Cassazione (con la sentenza n. 9069/2022 sotto allegata).

La vicenda

Un cond�mino proprietario di un locale commerciale impugnava innanzi al Tribunale di Teramo due delibere assembleari. L' assemblea aveva stabilito l'assegnazione individuale e nominativa dei posti auto compresi nell'area del condominio adibita a parcheggio, alla stregua del regolamento condominiale, in favore dei soli trentacinque cond�mini proprietari delle unit� abitative dell'edificio, escludendo pertanto dal godimento dell'area i cond�mini proprietari dei locali commerciali.

Il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, rigett� la domanda sul presupposto della carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo al cond�mino proprietario di locali commerciali.

La Corte d'appello di L'Aquila, pur condividendo la doglianza dell'appellante in merito alla sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire, ha comunque reputato infondata la domanda, ritenendo che, in esecuzione del regolamento condominiale, l'assemblea avesse soltanto disciplinato la ripartizione dello spazio da assegnare ai cond�mini titolari di appartamento.

Il condomino proprietario del locale commerciale ricorre in cassazione.

Richiama l'orientamento giurisprudenziale sulla assegnazione nominativa di posti auto individuale da parte dell'assemblea, in relazione ad un'area comune.

Viene poi dedotto che l'articolo 5 del regolamento condominiale, nello stabilire che le autovetture, secondo le modalit� individuate dall'assemblea "una per appartamento", possono essere parcheggiate nel cortile, non avrebbe inteso assegnare ai cond�mini proprietari degli appartamenti l'uso esclusivo ed a tempo indeterminato di determinate porzioni, ma si limitava a disciplinare la destinazione a parcheggio di parte del cortile condominiale ed a riconoscere il diritto dei cond�mini di parcheggiarvi una propria autovettura. Si riafferma pertanto l'illegittimit� delle deliberazioni assembleari impugnate, evidenziando che l'attribuzione dell'uso esclusivo ai 35 cond�mini assegnatari del posto auto produrrebbe i presupposti dell'acquisto per usucapione della porzione.

La Cassazione con sentenza n. 9069/2022 accoglie il ricorso.

Uso della cosa comune

La regolamentazione dell'uso della cosa comune ai fini della individuazione dei posti auto, in assenza dell'unanimit�, deve comunque seguire il principio della parit� di godimento tra tutti i condomini stabilito dall'art.1102 c.c., il quale impedisce che possa essere riconosciuto soltanto ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene.

La delibera non pu� invece validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture.

Il principio di diritto

N� il regolamento di condominio, n� una deliberazione organizzativa approvata dall'assemblea possono validamente disporre, come avvenuto nella specie, l'assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini � nella specie, i soli proprietari degli appartamenti, con esclusione dei proprietari dei locali commerciali � di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura, in quanto tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condomini l'utilizzazione del bene a tutti comune, ex art. 1117 c.c., e, dall'altro, crea i presupposti per l'acquisto da parte del condomino, che usi la cosa comune "animo domini", della relativa propriet� a titolo di usucapione, attraverso l'esercizio del possesso esclusivo dell'area.

Avv.Gianpaolo Aprea
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