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Data: 19/04/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Lesivo della sua dignità isolare un lavoratore perché non vaccinato[Torna su]
Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione Lavoro, con provvedimento n. 832 del 21 marzo 2022 (sotto allegato) accoglie il reclamo proposto da due lavoratori non vaccinati, che per questo sono stati isolati dai colleghi dalla società datrice. Una condotta, quella che risulta leggendo il testo del provvedimento, eccessiva e lesiva della dignità dei due lavoratori, della loro professionalità e della loro personalità morale. Eccessivamente zelante la condotta della società datrice, nel richiedere l'esibizione del Green pass quando ancora per legge non era previsto. Condanna alle spese e al contributo unificato. Condotte mobbizzanti, illecite e discriminatorie[Torna su]
Due lavoratori agiscono con ricorso d'urgenza contro la società datrice, accusata di isolarli perché non vaccinati. Contro l'ordinanza emessa alla fine del procedimento sia i lavoratori che la società propongono reclamo, che il collegio riunisce. In questa sede i lavoratori ribadiscono di non essersi sottoposti a vaccinazione e di essere stati, per questi motivi, sottoposti a condotte discriminatorie, mobbizzanti e illecite nei loro confronti, che si sono realizzate:
A queste si aggiungono altre misure adottate dal datore. Con un avviso ha infatti imposto (dal 2 settembre 2021) ai dipendenti privi di Green pass di sottoporsi a tampone e ha isolato presso una sede distaccata i dipendenti non vaccinati anche se con tampone rapido eseguito nelle 48 ore precedenti. Ha poi esposto in bacheca un avviso in ha chiarito che i lavoratori privi di Green pass non dovessero avere contatti con i colleghi di un'altra sede, minacciando sanzioni disciplinari per chi non si fosse adeguato. Eccessivo chiedere il Green pass e rifiutare il tampone[Torna su]
Scendendo nel merito della questione, in virtù del rito discriminatorio ex art. 28 del dlgs n. 150/2011, 702 bis c.p.c., il giudice rileva che il datore di lavoro, nell'adottare le misure finalizzate a tutelare l'ambiente id lavoro, l'integrità fisica e morale dei dipendenti, come richiede l'art. 2087 c.c., nel caso di specie abbia decisamente esagerato. La norma infatti richiede al datore di tenere conto comunque anche del tipo di lavoro, dell'esperienza e della tecnica. Ora, se l'obbligo vaccinale imposto al personale sanitario, ha un suo fondamento, in questo caso la condotta datoriale risulta eccessiva e lesiva della libertà di autodeterminazione dei dipendenti. La società ha infatti anticipato, rispetto al legislatore, l'obbligo di esibizione del Green pass base e ha deciso di isolare i dipendenti che si sono comunque sottoposti nelle 48 ore precedenti a tampone rapido, misura alternativa ammessa tra l'altro dalla legislazione. La scelta della società datrice di isolare i due dipendenti risulta pertanto illegittima e ritorsiva. Fondata appare inoltre la doglianza dei lavoratori, salvo il necessario approfondimento in sede di merito, sulla quale si è già pronunciato il giudice cautelare, relativa alle condizioni igieniche e lavorative della sede a cui sono stati destinati, per distaccarli dal resto del personale, così come è idonea a integrare il fumus boni iuris la doglianza di uno dei lavoratori, che è stato addetto a mansioni che esulano dalla proprie. Sussiste anche il periculum in mora dovuto ai riflessi che la condotta datoriale ha avuto sulle condizioni psicofisiche dei due dipendenti, sottoposti a stress causato dall'isolamento, per non parlare del danno alla loro dignità, personalità e professionalità. Situazione che si desume anche dalla numerose assenze lavorative accumulate proprio nel periodo in cui sono stati spostati ad altra sede. Il giudice pone le spese a carico della datrice, così come al pagamento del contributo unificato. Leggi anche: Super green pass: Amnesty denuncia le discriminazioni dell'Italia nei confronti dei non vaccinati Avvocati in campo contro il green pass Green pass: è compatibile con la normativa comunitaria? |
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