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Data: 22/04/2022 08:00:00 - Autore: Marco R. MarzaduriCONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALEArtt. 2229-2238 c.p.
TRA Il {{{SOCIETÀ}}} E Il Sig. _________________________ nato a ________ il _________ cittadino __________con Passaporto Numero _________________di seguito indicato come "professionista" SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – RAPPORTO Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti. A tale proposito, il collaboratore professionale dichiara: • che per la professione esercitata non è richiesta l'iscrizione in apposito albo o elenco. ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE L'oggetto della prestazione è il seguente: il "professionista" si impegna, a eseguire compiti relativi alla gestione dell'attività ___________ quale ____________ e eseguire gli incarichi conferiti dal Sig. ___________________________________________sovraesposti dei quali il {{{SOCIETÀ}}} si assume ogni responsabilità legale. ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Il "professionista" si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dal consiglio direttivo della SOCIETÀ; inoltre il "professionista" deve garantire la propria presenza e disponibilità pgni qual volta si rendesse necessario per assicurare la realizzazione dell'attività. ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO L'incarico avrà inizio il giorno ____________e terminerà il giorno ___________; Il presente Contratto non può essere rinnovato. Il {{{SOCIETÀ}}} può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del Contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al "professionista", fermo restando l'accertata disponibilità di risorse nel budget di pertinenza. ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in una cifra forfettaria del __________ delle azioni della SOCIETÀ in acconto e del pagamento forfettario di EUR ______ a favore del professionista nell'espletare le sue mansioni. Da pagare ogni primo giorno lavorativo del mese. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Il "professionista" dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il "professionista" dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. Al "professionista" non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto. Il compenso verrà corrisposto tramite le coordinate fornite ufficialmente dal professionista.
Ovvero: COORDINATE
Inoltre si aggiunge esclusivamente come bonus una tantum qualora il " professionista " porti al {{{SOCIETÀ}}}, tramite la collaborazione professionale nelle mansioni sovraesposte, guadagni superiori ad Euro __________ entro 360 giorni dalla stipula del contratto il " professionista " riceverà Euro ___________ al 360esimo giorno a titolo di compenso extra / incentivo nella collaborazione professionale (questo incentivo vale una sola volta come specificato). ART. 6 – SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE L'attività svolta dal "professionista" nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte del Sig._________________, il quale potrà predisporre specifiche verifiche su tale attività, per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal "professionista" risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il {{{SOCIETÀ}}} può richiedere al "professionista" di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il {{{SOCIETÀ}}} può chiedere al "Collaboratore professionista" di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. ART. 7 – RECESSO Il {{{SOCIETÀ}}} si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. La volontà di recessione da parte del {{{SOCIETÀ}}} deve essere trasmessa al professionista, con un preavviso di giorni 15, a mezzo di lettera raccomandata a.r.. Il "professionista" può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso scritto a mezzo raccomandata, da spedire all'indirizzo : _________________ di almeno 45 giorni lavorativi, in caso contrario il professionista dovrà pagare una penale di EURO 20'000 (ventimila) al {{{SOCIETÀ}}}. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. ART. 8 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Società. Pertanto il "professionista" non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del {{{SOCIETÀ}}} ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del {{{SOCIETÀ}}}. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico o confidenziale o professionale di cui il "professionista" entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati; con penale a carico del professionista in caso di sua violazione alla riservatezza (anche parziale) di 100.000 Euro (centomila euro) in favore del {{{SOCIETÀ}}}. ART. 9 – RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Il "professionista" assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire nello svolgimento dell'incarico; lo stesso solleva il {{{SOCIETÀ}}} da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico. Inoltre qualora il "professionista" per lo svolgimento dell'incarico si trovi presso strutture del {{{SOCIETÀ}}}, si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08, adottate dal {{{SOCIETÀ}}} sul luogo di lavoro, nonché alle altre misure di prevenzione previste dalla legge. ART. 10 – NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile. ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese e gli oneri di registrazione sono a carico del Professionista. ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il committente informa il professionista che i suoi dati personali, oltre ad essere trattati dalla {{{SOCIETÀ}}}, verranno comunicati anche a parti terze, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende che sono strumentali all'attività della committente ed alla sua perpetuazione o che sono titolati, per leggi e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi. Con la sottoscrizione del presente contratto, il professionista dichiara di essere stato informato di quanto sopra, dichiarandosi consapevole che il responsabile del trattamento dei dati è, alla data di sottoscrizione del presente atto, {{{SOCIETÀ}}}. Letto, confermato e sottoscritto
Il Professionista Il presidente {{{SOCIETÀ}}} ART. 13 – FORO COMPETENTE Per eventuali controversie il "professionista" dichiara di accettare la competenza del Foro di ________ in Italia. Letto, confermato e sottoscritto
Il Professionista Il presidente {{{SOCIETÀ}}} |
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