Data: 28/05/2007 - Autore: Francesca Romanelli
"Il principio dell'autodeterminazione e del consenso informato � una grande conquista civile delle societ� culturalmente evolute; esso permette alla persona, in un'epoca in cui le continue conquiste e novit� scientifiche nel campo della medicina consentono di prolungare artificialmente la vita, lasciando completamente nelle mani dei medici la decisione di come e quando effettuare artificialmente tale prolungamento, con sempre nuove tecnologie, di decidere autonomamente e consapevolmente se effettuare o meno un determinato trattamento sanitario e di riappropriarsi della decisione sul se ed a quali cure sottoporsi". E' quanto si legge in una recente Ordinanza della Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma (Ord. 15 � 16 dicembre 2006), nella quale si osserva che "nel corso degli anni � profondamente mutato il modo di intendere il rapporto medico-paziente, e il segno di questa trasformazione � proprio nella rilevanza assunta dal consenso informato, che ha spostato il potere di decisione del medico al paziente, in cui quest'ultimo � diventato protagonista del processo terapeutico" e che "il quadro di riferimento dei principi generali si rinviene innanzitutto negli artt. 2, 13 e 32 Cost., ed abbraccia la tutela e promozione dei diritti fondamentali della persona della sua dignit� ed identit�, della libert� personale e della salute". Nell'enunciare tali principi il Tribunale ha altres� rilevato che "il divieto di accanimento terapeutico � un principio solidamente basato sui principi costituzionali di tutela della dignit� della persona, previsto nel codice deontologico medico, dal Comitato nazionale per la Bioetica, dai trattati internazionali, in particolare dalla Convenzione Europea, nonch� condiviso anche in prospettiva morale religiosa. Esso tuttavia sul piano dell'attuazione pratica del corrispondente diritto del paziente ad esigere ed a pretendere che sia cessata una determinata attivit� medica di mantenimento in vita (il problema si � posto, in particolare, per l'alimentazione e l'idratazione forzate e (�) per la respirazione assistita a mezzo di ventilatore artificiale), in quanto reputata di mero accanimento terapeutico, lascia il posto alla interpretazione soggettiva ed alla discrezionalit� nella definizione di concetti si di altissimo contenuto morale e di civilt� e di intensa forza evocativa (primo fra tutti la dignit� della persona), ma che sono indeterminati e appartengono ad un campo non ancora regolato dal diritto e non suscettibile di essere riempito dall'intervento del Giudice, nemmeno utilizzando i criteri interpretativi che consentono il ricorso all'analogia o ai principi generali dell'ordinamento�.
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