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Data: 20/04/2022 15:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Pillola dei 5 giorni dopo per le minori[Torna su]
Non ci sono ragioni giuridiche di ostacolo alla decisione dell'Aifa di disporre la non prescrizione della pillola dei 5 giorni anche per le minorenni. Non c'è violazione del consenso informato, non c'è pratica commerciale ingannevole, né violazione della legge sull'interruzione della gravidanza. Queste le conclusioni del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2928/2022 (sotto allegata) nel respinto l'appello di alcune associazioni. Associazioni contro la mancata prescrizione[Torna su]
Diverse associazioni ricorrono al Consiglio di Stato contro Aifa e la società produttrice del farmaco dei 5 giorni contro la sentenza del Tar Lazio che, pur riconoscendo alle stesse l'interesse ad agire, ne ha respinto il ricorso. In sostanza dette associazioni contestano la determina con cui Aifa ha eliminato la necessaria e preventiva prescrizione medica anche per le minori di anni 18, che richiedono la pillola dei 5 giorni dopo per le ragioni che si vanno a esporre e che il CdS ha ritenuto prive di valenza. Legittima la non prescrizione della pillola anche per le minori[Torna su]
In primis le associazioni contestano che tale decisione non sia stata assunta dal Ministero della salute, e che alla sua emanazione abbia provveduto il Direttore generale. Motivi che vengono respinti perché per legge Aifa ha il potere anche di dettare i criteri pertinenti alla prescrizione dei farmaci e perché il Direttore e non il Consiglio di Amministrazione, in virtù di un criterio residuale "ha tutti i poteri di gestione dell'Agenzia e ne dirige l'attività, emanando i provvedimento che non siano attribuibili agli organi della stessa." Lamentano poi con il terzo e quinto motivo la violazione delle regole sul consenso informato di cui alla legge n. 219/2017, perché a loro dire, eliminando la prescrizione medica si viola il diritto della minore a una corretta informazione e il diritto di chi esercita la responsabilità genitoriale a sostituirsi al minore, pur tenendo conto della maturità e volontà della diretta interessata. Per il Consiglio di Stato però è corretta la difesa dell'Aifa per la quale se si applicasse la disciplina del consenso al caso di specie si invertirebbe il rapporto tra consenso e trattamento. Nel caso di specie per la pillola dei 5 giorni dopo non è prevista prescrizione alcuna al pari degli altri farmaci da banco, in riferimento ai quali è necessario solo decidere la volontaria assunzione. "Diversamente opinando ogni farmaco da banco richiederebbe l'attivazione del meccanismo di tutela del minore con la contestuale prestazione di consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci." In ogni caso, rileva il Consiglio, un'interpretazione costituzionalmente orientata che imponesse il consenso dei genitori o chi per loro comprimerebbe e frusterebbe la libertà sessuale della minore. Il CdS rileva infine, per quanto riguarda il motivo con cui si lamenta la violazione della legge sulla interruzione della gravidanza n. 194/1978, che nel caso di specie il farmaco ha un'efficacia antiovulatoria, interviene cioè prima dell'impianto dell'embrione. Non si configura pertanto alcuna violazione di detta legge. Dalla relazione di valutazione del farmaco emerge inoltre la qualità e la sicurezza del farmaco sia per le maggiorenni che per le minori. Nessuna pratica commerciale ingannevole infine è stata posta in essere in relazione al farmaco, stante l'esaustività del foglietto illustrativo e la compatibilità della determina impugnata con la disciplina del consenso informato. |
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