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Data: 13/04/2023 08:00:00 - Autore: RedazionePermuta pneumatici estivi[Torna su]
Dal 15 aprile è consentita la permuta dei pneumatici estivi con quelli invernali, su gran parte dei tratti stradali nazionali. Il comma 4, lettera e, dell'articolo 6 del Codice della strada, precisa che l'ente proprietario della strada può prescrivere, con una sua ordinanza, che in certi periodi dell'anno i veicoli in circolazione (compresi i camion pesanti) abbiano gomme invernali montate o mezzi antisdrucciolevoli a bordo.
Cambio gomme, chi deve farlo[Torna su]
Il cambio tra gomme invernali ed estive va fatto nel caso in cui l'automobilista abbia montati sulla propria vettura pneumatici invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione. Chi invece avesse montati pneumatici invernali con codice di velocità uguale o superiore rispetto alla versione estiva, potrà provvedere al cambio anche in tempi successivi, senza incorrere in sanzioni. La ragione sta nel fatto che le gomme invernali, per loro natura, sono progettate per lavorare a temperature piuttosto basse. Per cui, se utilizzate con le temperature primaverili o estive vengono sottoposte a un forte stress che comporta deterioramento anticipato con diminuzione della sicurezza del veicolo.
Cambio gomme, le sanzioni[Torna su]
La legge impone il montaggio obbligatorio dei pneumatici estivi entro il 15 maggio, consentendo di sostituirli già a partire dal 15 aprile, soltanto se le gomme già montate hanno un codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione. Per chi è obbligato e non ottempera, a partire dal 16 maggio il rischio è incorrere in una multa che va dai 430 ai 1731 euro, oltre alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione, ex art. 78 del Codice della Strada. |
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