Data: 23/04/2022 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Legittima la gestione separata INPS per gli avvocati, non le sanzioni

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Il sistema che prevede l'obbligo per gli avvocati sotto soglia d'iscriversi alla gestione separata è legittimo dal punto di vista costituzionale. La gestione separata è riuscita a colmare un vuoto contributivo esistente per diverse categorie di lavoratori. Discutibile invece dal punto di vista costituzionale la previsione di sanzioni a carico degli avvocati che non si sono scritti alla gestione separata prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa. Tanto più che in quel periodo la giurisprudenza di legittimità era contraria all'obbligo d'iscrizione degli avvocati alla gestione separata. Queste le conclusioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022 (sotto allegata).

Illegittimo l'obbligo d'iscrizione e la decorrenza

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Davanti alla Consulta viene sollevata in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui prevede l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

In via subordinata invece questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, nella parte in cui non prevede che l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata, a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge n. 576 del 1980, decorra dalla data della sua entrata in vigore.

Per il remittente dette norme contrasterebbero con gli articoli 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Iscrizione alla gestione: universalizzazione della copertura

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La Corte, dopo l'illustrazione del quadro normativo di riferimento, rileva che l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata non è condizionato dal tipo di attività svolta, ma dall'entità del reddito percepito dallo svolgimento del lavoro autonomo, tanto che con il tempo la gestione separata è stata estesa a diverse tipologie di lavori autonomi.

L'obbligo d'iscrizione alla gestione separata è previsto infatti anche nei confronti di coloro che percepiscono redditi derivanti da attività libero-professionali, che vengono svolte in modo abituale, anche se non esclusivo (o anche da attività libero-professionali svolte in forma occasionale, se si tratta di redditi superiori a 5.000,00 euro annui), a meno che, in relazione all'attività, non sono già previsti obblighi di contribuzione in favore dell'ente di previdenza della categoria professionale di riferimento.

Passando all'esame del caso di specie la Corte rileva che i professionisti in particolare sono tenuti a versare alle casse di appartenenza due tipi di contributi:

  • il contributo soggettivo, commisurato al reddito dichiarato ai fini IRPEF;
  • il contributo integrativo, rapportato al volume di affari dichiarato ai fini IVA.

Il primo è dovuto per avere diritto alle prestazioni e richiede l'iscrizione alla cassa di categoria, quello integrativo invece è dovuto solo in ragione dell'iscrizione all'albo e attribuisce solo il diritto a prestazioni di tipo mutualistico e solidaristico.

Dopo la previsione dell'iscrizione alla gestione separata per i liberi professionisti non iscritti alla propria cassa e non soggetti al versamento contributivo, giurisprudenza costante ha affermato che ai fini dell'iscrizione alla gestione separata l'unico contributo di rilievo è quello soggettivo, proprio perché, come visto sopra, è quello che riconosce il diritto alle prestazioni previdenziali, non invece quello integrativo.

In questo modo tutti i lavori e le professioni, nel rispetto della universalizzazione della copertura previdenziale, hanno una tutela previdenziale.

Illegittime le sanzioni per non essersi iscritti prima del 2011

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Fatta questa premessa la Corte ritiene quindi che la prima questione sollevata non sia fondata perché l'iscrizione obbligatoria alla gestione separata è stata disposta per colmare le lacune presenti nella copertura previdenziale di alcune attività lavorative.

Ricorda che "La tutela previdenziale, infatti, assume rilevanza, sul piano costituzionale, per i lavoratori subordinati e per quelli autonomi, essendo il lavoro tutelato -in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, primo comma, Cost.)."

Gestione separata e previdenza di categoria non sono sistemi alternativi, ma complementari. La gestione separata si inserisce proprio in aree che non sono coperte dalla previdenza di categoria, garantendo in questo modo una tutela a chi non la riceverebbe, attuando così un'ampia finalità mutualistica.

Fondata invece la questione sollevata in via subordinata ricordando che il "principio di irretroattività della legge, pur ricevendo tutela espressa nella Costituzione in materia penale (art. 25, secondo comma), costituisce pur sempre un principio fondamentale di civiltà giuridica, che deve essere tendenzialmente preservato, in conformità al disposto dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile."

Gli avvocati pertanto non sono tenuti a pagare all'Ente di previdenza le sanzioni per non essersi inscritti prima del 2011, quando è entrata in vigore la legge d'interpretazione autentica, che ha previsto l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata anche per gli avvocati. Del resto in quel periodo la giurisprudenza di legittimità sembrava non prevede tale obbligo di versamento contributivo all'INPS, per l'avvocato "sotto soglia".

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