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Data: 25/04/2022 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Danno morale per minacce al coniuge[Torna su]
Accolto il ricorso incidentale della moglie, rigettato invece quello del marito, con conseguente rinvio alla Corte di appello per determinare in favore della donna anche il risarcimento dei danni morali ed esistenziali che le sono stati riconosciuti in sede penale, ma negati in sede civile. Alla stessa, in via equitativa, è stato riconosciuto solo il danno biologico per le lesioni, ma sono state trascurate le sofferenze e quindi il risarcimento per danno morale e alla vita di relazione, conseguenti alle minacce le sono state rivolte dal marito. Questa la decisione della Cassazione, contenuta nell'ordinanza n. 12009/2022 (sotto allegata). La vicenda processualeIn primo grado un marito viene condannato per i reati ascritti commessi nel 2014 in danno della moglie e condannato a due anni di reclusione e al risarcimento di 7000 euro. La Corte di Appello modifica la decisione perché non è stato soddisfatto il principio dell'oltre ragionevole dubbio. L'uomo viene quindi condannato a sei mesi di reclusione per i soli reati di minaccia e lesione e al pagamento del risarcimento disposto in primo grado. La Cassazione annulla la decisione in relazione alle statuizioni civili e rinvia al giudice di appello per la determinazione del risarcimento. A questo punto la Corte di appello, in sede di rinvio, determina il risarcimento del danno in favore della moglie in € 2.000,00 per l'assenza di una consulenza tecnica sulle condizioni fisiche della donna, ricorrendo per la quantificazione al criterio equitativo puro. Determinazione equitativa del solo danno biologico[Torna su]
Contro la decisione ricorrono in via principale il marito e in via incidentale la moglie. Con il ricorso principale il marito lamenta l'erronea applicazione del criterio equitativo puro per la quantificazione dei danni perché a tale fine è necessaria la certezza sull'an e l'incertezza non superabile sul quantum. Presupposto quest'ultimo non sussistente visto che la moglie, pur avendone la possibilità, non ha offerto elementi finalizzati a determinare il preciso ammontare del danno. In questo caso quindi la quantificazione, in base al criterio equitativo, ha sopperito all'inerzia probatoria della danneggiata. Da parte sua, la moglie, con ricorso incidentale lamenta il solo risarcimento del danno biologico, trascurata infatti del tutto la richiesta risarcitoria relativa al danno morale e alla vita di relazione, che le erano stati riconosciuti in sede penale. Indubbia la sofferenza della moglie per le minacce[Torna su]
La Cassazione adita, se da un lato respinge il ricorso principale del marito perché infondato, accoglie quello della moglie per le ragioni che seguono. Infondato il ricorso del marito perché il potere di liquidazione in via equitativa conferito al giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se nel motivare la decisione lo stesso indica il percorso logico e giuridico seguito. Sufficiente che la sua decisione abbia tenuto conto della situazione processuale nel suo complesso. Diverse invece le considerazioni e le conclusioni svolte in relazione al ricorso incidentale della moglie. In effetti, rilevano gli Ermellini, la Corte di Appello, nel quantificare il risarcimento di 2000 euro in favore della danneggiata, ha trascurato di riconoscere il ristoro anche del danno morale e alla vita di relazione che le sono stati causati dal marito e che le sono stati riconosciuti in sede penale. Indubbio infatti che le minacce e le offese rivolte alla donna nelle occasioni analizzate, abbiano provocato alla stessa "per elementare ragionamento logico, una sofferenza continua e di facile comprensione nell'arco temporale individuato, aldilà ed a prescindere dalla qualità delle relazioni e dei ruoli dei coniugi all'interno della stessa che non legittimava comunque l'uso della violenza." Ha quindi errato la Corte di Appello nel riconoscere solo il danno da inabilità temporanea per i sette giorni di lesioni cagionate dal marito, che ha arrotondato da 1029,00 euro a 2000 per ristorare le sofferenze derivante dalla minacce, trascurando le voci ulteriori di danno morale alla vita di relazione. Leggi anche Il danno morale soggettivo |
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