Data: 26/04/2022 10:00:00 - Autore: Tullio Facciolini

Possesso di cellulare ed esclusione dal concorso pubblico

[Torna su]
La problematica concerne la legittimità o meno del provvedimento di esclusione da una prova scritta adottato nei confronti di un candidato che, nel corso della prova stessa, era stato rinvenuto in possesso di un telefono cellulare.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.P.R. numero 696 del 3 maggio 1957 [1], il quale vieta ai candidati nei concorsi pubblici di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice, ciò che inficia l'idoneità dell'elaborato ad esprimere il livello di preparazione del candidato è il contatto con soggetti esterni all'ambito in cui si svolge l'esame e che, ove sia riscontrato, determina l'effetto invalidante della prova [2].
Pertanto, il semplice possesso del cellulare non può comportare ex se l'esclusione dalla prova.

Cosa dice il giudice amministrativo

[Torna su]
Il giudice amministrativo ritiene che sia illegittimo il provvedimento di esclusione da una prova scritta disposto per il semplice fatto che un concorrente, nel corso della prova stessa, sia stato trovato in possesso di un telefono cellulare, ove non sia stato dimostrato che detto cellulare è stato utilizzato per comunicare con l'esterno [3].

È illegittima l'esclusione per chi indossa uno smartwatch

[Torna su]
Il Consiglio di Stato [4] stabilisce che è illegittima l'esclusione dalla prova preselettiva di un concorso per dirigenti scolastici del candidato trovato a indossare uno smart watch, qualora il bando non vieti espressamente di introdurre in sede di gara tale tipologia di dispositivi [5] e da una apposita perizia risulti che lo stesso non sia stato utilizzato durante l'arco temporale di durata della prova concorsuale [6].
Note bibliografiche
[1] Articolo 5 (Adempimenti della Commissione): La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in più sedi. I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della Commissione e dai capi degli uffici periferici se le prove si svolgono in più sedi. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenenti i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
[2] Si veda, altresì, l'articolo 13 del D.P.R. numero 487 del 9 maggio 1994.
[3] Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza numero 1214 del 19 marzo 2008.
[4] Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza numero 7068 del 16 novembre 2020.
[5] Il bando concorsuale disponeva che "Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni è prevista l'immediata esclusione dal concorso". Il bando, quindi, non vietava di introdurre in aula smart watch.
[6] Il candidato ha dedotto come l'Apple Watch 3 indossato il giorno della prova preselettiva non fosse idoneo a memorizzare e a trasmettere dati, in quanto non dotato di propria connettività. La perizia, inoltre, ha attestato l'assenza di operazioni nell'arco temporale della prova preselettiva dovuta al non utilizzo dell'apparecchio in analisi.

Tutte le notizie